DOMANDA
Sono la coordinatrice di un Servizio comunale per persone con disabilità.
Un ragazzo di 16 anni frequentante il secondo anno di un liceo artistico, con diagnosi di autismo, in base alla certificazione della Neuropsichiatrica di "copertura totale" ha 15 ore di insegnante di sostegno (suddivise su due insegnanti) e 20 ore di assistente educatore. La scuola, sulla scorta di episodi capitati in anni passati in cui il ragazzo ha avuto reazioni violente, ha deciso di avere sempre un doppio affiancamento (insegnante e assistente), riducendo le ore di frequenza scolastica (e tra l'altro riducendo le ore riconosciute dal Comune all'assistente educatore). L'alunno ora frequenta dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno, ed è stato chiesto alla famiglia di non farlo partecipare alle lezioni del sabato.
Volevo sapere se questo è legittimo (anche durante la settimana comunque si tratta di un orario ridotto) e soprattutto se, rispetto al "doppio" affiancamento, può essere la scuola a fare una valutazione di questo tipo decidendo in modo autonomo.
RISPOSTA
Gentile utente,
l'utilizzo del personale dell'area educativo-assistenziale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico (art. 396 comma 2 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza.
In ogni caso, il ragazzo deve frequentare la Scuola per tutte le ore di lezione, così come impone l'obbligo scolastico e sarebbe utile convocare una riunione di GLH operativo con la partecipazione degli insegnanti, della ASL, della famiglia e verbalizzare il tutto.
(4 Marzo 2010)




