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Lavoro

Diritto alla cure elioterapeutiche per lavoratore appartente a categorie protette

DOMANDA

Gradirei sapere se, come lavoratore appartenente a categorie protette, ho diritto a cure elioterapeutiche fruibili esternamente al periodo di ferie. Ho un'invalidità del 50% e necessito di periodici cicli di terapia riabilitativa. Sono un dipendente di un istituto di credito.

 

RISPOSTA

Gentile utente,
non siamo in grado di fornire una risposta personalizzata, in quanto non viene specificato il tipo di invalidità (invalidità civile, di servizio, conseguente ad infortunio o malattia professionale). Pertanto, forniamo informazioni generali sulla normativa, evidenziando che la possibilità di usufruire di periodi di cure elioterapiche al di fuori delle ferie è molto difficile.

Inoltre, in questo campo, sono intervenute nel tempo disposizioni, che spesso si sono sovrapposte e in cui è difficilissimo orientarsi. Per tali motivi, abbiamo cercato di enucleare i riferimenti normativi essenziali, restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Secondo la Legge 25 marzo 1982, n. 98, per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la concessione di congedi straordinari. Per effetto di tale norma, applicabile secondo la prevalente interpretazione sia al settore pubblico che a quello privato, decadono le normative contrattuali che prevedevano congedi e permessi.

In seguito la Legge 11 Novembre 1983, n. 638, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1983, n. 310, ha previsto all'art. 13 quanto segue:

"I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi".

Restano fermi, anche per questi lavoratori, l'imputazione dell'assenza a malattia e il limite dei 15 giorni; il punto è stato espressamente chiarito, già nel precedente regime pubblicistico, dalla sentenza del C.d.S Sez. VI n.197 del 16.2.1995 secondo la quale le assenze ''... per cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, non possono superare il periodo quindici giorni l'anno anche nel caso che il richiedente sia invalido".

Specifica normativa vige per i lavoratori a carico dell'INPS e per i lavoratori infortunati o malati INAIL titolari di rendita.

L'INPS provvede anche al pagamento delle spese di soggiorno per i propri assicurati con almeno 5 anni di contribuzione alle spalle (di cui 3 degli ultimi 5), bisognosi di un trattamento termale avente funzione preventiva per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche.

L'INAIL provvede alle spese di viaggio e di soggiorno (anche eventualmente di accompagnatore) per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale e i titolari di rendita o malati di silicosi o asbestosi.

Per quanto riguarda gli assicurati INPS è possibile acquisire ulteriori informazioni sul Sito Internet www.inps.it

Sul tema proposto, si consiglia di richiedere ulteriori informazioni alle Organizzazioni Sindacali di categoria e di verificare quanto previsto dal Contratto di Lavoro.

 

(4 Marzo 2010)