DOMANDA
Sono una docente di tecnologia e circa sette anni fa, scendendo le scale, sono caduta riportando una ferita e una perforazione timpanica. Ho esposto alla segretaria della scuola quanto sopra e mi ha detto di inoltrare domanda di causa di servizio. Dopo 2 anni, mi viene notificato l'avvenuto riconoscimento per causa di servizio. All'INAIL non ho mai comunicato nulla, pensando che i due Enti fossero in qualche modo collegati e comunicanti. I miei disturbi nel frattempo si sono evoluti in peggio e mi è stato suggerito di riaprire la pratica INAIL per aggravamento. Mi sono rivolta ad un Patronato, che ha portato agli uffici INAIL la documentazione, ma la stessa è stata rimandata indietro con la motivazione che non è stato fatto ricorso entro 3 anni dall'infortunio.
RISPOSTA
Gentile utente,
la Circolare INAIL - Direzione Centrale Prestazioni/Direzione Centrale Rischi 31 marzo 2003 ha dettato chiarimenti ed istruzioni operative in merito alla trattazione dei casi di infortunio riguardanti gli insegnanti delle Scuole pubbliche e private.
In particolare, è stato precisato che gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'INAIL, se rientrano nel campo di applicazione della tutela individuata dagli articoli 1 e 4 Testo Unico (DPR 30 giugno 1965, n. 1124), cioè:
"se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti tali macchine se sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
1) esperienze tecnico-scientifiche
2) esercitazioni pratiche
3) esercitazioni di lavoro"
Per "esercitazione pratica" si intende l'applicazione sistematica, costante e, quindi, non occasionale diretta all'apprendimento.
L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. L'INAIL indica come assimilati alle esercitazioni di lavoro i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, che rientrano, quindi, nel novero delle attività protette.
Quanto detto vale per l'intera attività compresa nei Piano dell'Offerta Formativa - senza distinzioni fra attività curricolari ed extracurricolari - comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti.
Si ribadisce, comunque, che la tutela è operativa quando l'uso delle macchine e la frequenza di ambienti organizzati, ovvero lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro o attività di sostegno avvengono in via non occasionale.
La tutela, infine, riguarda tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio, l'infortunio in itinere), con il solo limite del cosiddetto "rischio elettivo", cioè il rischio derivante da comportamento colposo del lavoratore non giustificato.
La tutela in questione riguarda anche i docenti delle Scuole o Istituti di istruzione non statali.
Sotto il profilo contributivo, infine, viene chiarito che la copertura antinfortunistica degli insegnanti delle Scuole statali è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del suddetto DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Per legge, i termini di prescrizione per inoltrare denuncia di infortunio all'INAIL, sono tre anni dalla data dell'evento e non è possibile ottenere prestazioni da diversi Enti o Amministrazioni per una stessa causa.
Aggravamento causa di servizio
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso (art. 14 comma 4 DPR n. 461/01).
La invitiamo, pertanto, a consultare un Patronato per valutare i termini e le condizioni per inoltrare la richiesta di aggravamento causa servizio.
(4 Marzo 2010)




