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Lavoratori invalidi

Pensione di reversibilità per il coniuge

In caso di decesso di un lavoratore già pensionato, la pensione spetta in primo luogo al coniuge anche:

  • in caso di separazione: la pensione spetta anche al coniuge separato. Se però la separazione è a lui addebitabile (“per colpa”), avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.
  • in caso di divorzio: la pensione spetta anche al coniuge divorziato in presenza di determinati requisiti.


In caso di divorzio:

Se non esiste il coniuge superstite (se dopo il divorzio il lavoratore deceduto non si era risposato):


il coniuge divorziato ha diritto alla pensione solo nelle seguenti condizioni:

  • se il coniuge divorziato è titolare di assegno di divorzio
  • se il coniuge divorziato non si è risposato
  • l’inizio dell’assicurazione del coniuge deceduto è antecedente alla data della sentenza di divorzio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • il coniuge deceduto aveva i requisiti per la pensione o ne era già titolare alla data della morte


Se esiste il coniuge superstite (se dopo il divorzio il lavoratore deceduto si era risposato):
il coniuge divorziato ha diritto alla pensione anche se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il secondo coniuge è ancora in vita.
In tal caso, l’INPS paga la pensione soltanto dopo che il Tribunale ha emesso una sentenza con la quale stabilisce le quote di pensione spettanti al primo e al secondo coniuge (Legge n. 74 del 1987).

Criteri per il calcolo della quota spettante il coniuge superstiti e l’ex coniuge


Con la sentenza 419/99, la Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni non è l’unico criterio che il tribunale deve seguire per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all’ex-coniuge. Il giudice deve valutare anche altri elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite.
Inoltre, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, occorre tenere conto anche dei periodi di convivenza prima del matrimonio.

Comunque, complessivamente, l’importo della pensione ai coniugi divorziati superstiti, non può superare il 60% della pensione.

Nuovo matrimonio del coniuge superstite


In caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità, ma ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità, della quota di pensione, comprensiva della 13° mensilità e che corrisponde a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se vi sono figli superstiti che percepiscono la pensione.
Per ottenere la doppia annualità, il coniuge che contrae un nuovo matrimonio, deve presentare domanda all’Inps.
Se la pensione risulta erogata non solo al coniuge superstite, ma anche ai figli minori, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota.
Per ottenere l’aumento è necessario presentare all’Inps la documentazione attestante l’avvenuto matrimonio del genitore superstite.


Per informazione sulla quota di pensione spettante al coniuge consultare la scheda:
Pensione di reversibilità - Quote di pensione - Condizione reddituale




RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Circolare INPS 6 ottobre 1998, n. 211: Attribuzione, al coniuge divorziato, di una quota della pensione ai superstiti, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 898/1970, nel testo sostituito dall’articolo 13 della legge 6 marzo 1987,n. 74. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 159 del 12 gennaio 1998.

  • Corte di Cassazione, Sezioni unite, Sentenza del 12 gennaio 1998, n. 159

  • Legge 6 marzo 1987, n. 74: Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (G.U. del 11 marzo 1987, n. 058)

  • Corte Costituzionale, Sentenza del 27 ottobre - 4 novembre 1999, n. 419: Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio)