L'amministrazione datore di lavoro si impegna a cercare un'altra mansione compatibile. Se esiste questa possibilità, verrà collocato in altra mansione, che dovrà essere dello stesso livello, anche retributivo (se il livello e' inferiore, ha diritto allo stesso trattamento retributivo).
Se non è stata trovata un'altra mansione idonea, il lavoratore viene collocato a riposo, ovvero dispensato dal servizio per motivi di salute. In questo caso verrà erogato il trattamento pensionistico se in possesso dei seguenti requisiti contributivi:
- per i lavoratori dipendenti di ENTI LOCALI (Legge 274/91) in possesso di:
19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione, a prescindere dall'età anagrafica - per i lavoratori dipendenti STATALI in possesso di:
14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione, a prescindere dall'età anagrafica
L'amministrazione datore di lavoro si impegna a cercare un'altra mansione compatibile:
se esiste questa possibilità, verrà collocato in un'altra mansione, che dovrà essere dello stesso livello, anche retributivo (se il livello e' inferiore, la retribuzione spettante dovrà essere la stessa).
La domanda
Presso l'INPDAP, tramite il datore di lavoro.
La visita medico-collegiale deve essere richiesta entro il termine perentorio di 3 anni in caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte ( art. 7, Legge 379/1955 e art. 32 e 33 R.D.L. 680/38 ).
La visita medico - collegiale può essere chiesta:
- presso la CMO (Commissione Medica Ospedaliera) designata
oppure - presso la Commissione Medica della ASL
La Commissione Medica Militare oltre all'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa richiesta dalla Legge 335/95, è competente ad accertare anche l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (invalidità parziale) o l'inabilità alle mansioni.
Diversamente la Commissione Medica presso l'ASL è competente ad accertare solo l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (invalidità parziale) o quella alle mansioni, ma non l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa (invalidità assoluta) che per legge è di competenza della Commissione Militare, in quanto da diritto ad un trattamento privilegiato rispetto a quello riconosciuto alle altre due categorie di inabilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G.U. 16 agosto 1995 , n. 190)
- Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187: Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (G.U. 30 giugno 1997, n. 150)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno 1984, n. 165)
- INPDAP, Circolare 24 ottobre 1997, n. 57: Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
- Legge 11 Aprile 1955, n. 379: Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro (Pubblicata G.U. n.112 del 16 maggio 1955 - S.O.)
Lavoratori invalidi
Inail - Interventi per il reinserimento lavorativo




