Hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici, ascritti all'assicurazione INPDAP che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, accertata dalla Commissione Medica presso l'ASL (art. 13, Legge 274/91).
Non e' necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa), ma deve essere tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
Anzianità contributiva
L'iscritto che cessa dal servizio, per sopravvenuto stato d'inabilità al lavoro, consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se in possesso di:
- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativi (Legge 379/55 e D.P.R. 1092/73)
Presentazione della domanda di visita medica
La domanda deve essere presentata, tramite il datore di lavoro, presso la sede l'INPDAP competente per territorio, allegando il certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
La visita medico - collegiale deve essere richiesta, comunque, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione dal servizio (art. 7 Legge 379/55).
La visita medico - collegiale
E' effettuata dalla Commissione Medica presso la ASL territorialmente competente (art. 13, Legge 274/91).
Competenza sulle visite
La Commissione Medica presso l'ASL è competente ad accertare l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro o l'inabilità alle mansioni ma non l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa che per legge è di competenza della Commissione Militare, in quanto da diritto ad un trattamento privilegiato rispetto a quello riconosciuto alle altre due categorie di inabilità.
Ma la Commissione Medica Militare oltre all'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (inabilità assoluta) richiesta dalla legge 335/95, è competente ad accertare anche l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o l'inabilità alle mansioni.
Misura della pensione
È calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, senza alcuna maggiorazione.
Decorrenza della prestazione
Per le pensioni d'inabilità, l'erogazione del trattamento decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Durata della prestazione
La prestazione, salvo eventuale revisione, è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 8 agosto 1991, n. 274: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.)
- Legge 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G.U. 16 agosto 1995, n. 190)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno 1984, n. 165)
- Legge 11 aprile 1955, n. 379: Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro (G.U. 16 maggio 1955, n. 112, S.O.)
- Legge 4 febbraio 1958, n. 87: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (G.U. 6 marzo 1958, n. 57)
- Legge 12 agosto 1962, n. 1353: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati (G.U. 17 settembre 1962, n. 234)
- INPDAP, Circolare 24 ottobre 1997, n. 57: Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
- Decreto Presidente della Repubblica, 29 dicembre 1973, n. 1092: Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 12)
Lavoratori invalidi
Inail - Interventi per il reinserimento lavorativo




