La pensione di reversibilità spetta ai figli minori di 18 anni, ai figli inabili di qualunque età ed carico del genitore, ai figli studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitori e che non svolgano attività lavorativa e ai figli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età e che siano a carico del genitore e non svolgano attività lavorativa.
Ad ogni modo la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite, studente universitario, che dopo il conseguimento della laurea si iscrive a un corso di specializzazione o di perfezionamento presso facoltà universitarie. La prestazione sarà erogata dalla data di iscrizione al corso fino al compimento del 26 anno di età.
Quando un genitore viene a mancare, i figli - anche adottivi, naturali o solo dell'altro coniuge - possono contare sulla pensione di reversibilità pure in mancanza del coniuge superstite. E l'assegno continua a essere pagato anche dopo il compimento della maggiore età se i figli stessi frequentano un corso di studi o se sono completamente inabili.
Il riconoscimento non è tuttavia automatico, come avviene per i figli minori, in quanto per studenti e inabili sono fissate precise condizioni, anche di reddito, dalle quali non si può prescindere.
Da precisare
Dopo il 18° anno di età i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità se sono ancora studenti. Occorre distinguere, però, due situazioni:
L'assegno spetta fino al completamento del corso di studi, ma non oltre il 21° anno di età.
La pensione spetta anche per la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età.
Mentre i periodi fuori corso sono in ogni caso "fuori pensione" anche se lo studente ha meno di 26 anni.
Per chi inizia l'università con un certo ritardo: per esempio se un figlio studente, prende la licenza liceale a 21 anni e si iscrive ad una università che preveda un corso di sei anni, la pensione viene pagata fino al 26° anno di età, anche se il corso legale non è ancora terminato.
La normativa favorisce anche chi, una volta conseguita la prima laurea, decide di iscriversi a un'altra facoltà o a un corso di specializzazione. In questo caso, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo, non oltre, comunque, il compimento del 26° anno di età.
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