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Pensione di reversibilità per figli studenti

La pensione di reversibilità spetta ai figli minori di 18 anni, ai figli inabili di qualunque età ed  carico del genitore, ai figli studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitori e che non svolgano attività lavorativa e ai figli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età e che siano a carico del genitore e non svolgano attività lavorativa.

Ad ogni modo la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite, studente universitario, che dopo il conseguimento della laurea si iscrive a un corso di specializzazione o di perfezionamento presso facoltà universitarie. La prestazione sarà erogata dalla data di iscrizione al corso fino al compimento del 26 anno di età.

Quando un genitore viene a mancare, i figli - anche adottivi, naturali o solo dell'altro coniuge - possono contare sulla pensione di reversibilità pure in mancanza del coniuge superstite. E l'assegno continua a essere pagato anche dopo il compimento della maggiore età se i figli stessi frequentano un corso di studi o se sono completamente inabili.

Il riconoscimento non è tuttavia automatico, come avviene per i figli minori, in quanto per studenti e inabili sono fissate precise condizioni, anche di reddito, dalle quali non si può prescindere.

 

Da precisare
Dopo il 18° anno di età i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità se sono ancora studenti. Occorre distinguere, però, due situazioni:

L'assegno spetta fino al completamento del corso di studi, ma non oltre il 21° anno di età.

La pensione spetta anche per la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età.

Mentre i periodi fuori corso sono in ogni caso "fuori pensione" anche se lo studente ha meno di 26 anni.

Per chi inizia l'università con un certo ritardo: per esempio se un figlio studente, prende la licenza liceale a 21 anni e si iscrive ad una università che preveda un corso di sei anni, la pensione viene pagata fino al 26° anno di età, anche se il corso legale non è ancora terminato.

La normativa favorisce anche chi, una volta conseguita la prima laurea, decide di iscriversi a un'altra facoltà o a un corso di specializzazione. In questo caso, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo, non oltre, comunque, il compimento del 26° anno di età.

 

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