Requisiti
La pensione di reversibilità spetta anche ai figli che alla data della morte del genitore, siano:
- minori di18 anni
- inabili di qualunque età e a carico del genitore alla data del decesso
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa (quindi perde il diritto il minore dei 26 anni "fuori corso")
Hanno diritto anche i figli equiparati
Legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge.
Riconoscimento dell’inabilità lavorativa
L’inabilità prevista per la pensione di reversibilità, è diversa da quella della invalidità civile.
È necessario che vi sia un riconoscimento di inabilità al lavoro da parte della commissione medica dell’ente erogatore della prestazione (art. 2, Legge 222/84 - DPR 818/1957).
Per stabilire l’eventuale inabilità al lavoro è presa come riferimento la situazione al momento della morte della persona pensionata di cui si intende chiedere la reversibilità.
Pertanto non si ha diritto alla reversibilità nel caso l’inabilità sopraggiunga successivamente alla morte del genitore pensionato.
Attività lavorativa dei figli inabili
L’inizio di attività lavorativa, anche part - time, successiva alla liquidazione della pensione, determina la perdita della stessa, qualunque sia il reddito ricavato dall’attività lavorativa. La perdita del diritto è definitiva: la pensione di reversibilità non può essere ripristinata neanche in caso di cessazione dell’attività lavorativa (Circolare INPS 289/1991).
Eccezione di attività lavorativa per i figli inabili
L’articolo 46 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 (conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge del 31 dicembre 2007, n. 248) stabilisce che l’attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali (di cui l'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381), o presso datori di lavoro che assumono le persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa, (di cui l’art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68), con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento della pensione di reversibilità.
L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento. La finalità terapeutica dell’attività svolta sarà accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti.
Concetto della vivenza a carico
Il diritto alla pensione di reversibilità per i figli o equiparati, maggiorenni studenti o inabili, è subordinato al concetto della vivenza a carico.
Perché siano considerati a carico del genitore, devono trovarsi in uno stato di bisogno, non essere autosufficienti economicamente e che al loro mantenimento provvedesse, in maniera continuativa, il pensionato prima del decesso. (art. 22, Legge 903/65).
I criteri di individuazione del reddito per essere considerati a carico sono diversi se il decesso è intervenuto prima o successivamente al 31/10/2000.
Per i decessi successivi al 31/10/2000, i nuovi criteri sono i seguenti:
- essere a carico della persona pensionata al momento del suo decesso
- per i figli inabili: non avere un reddito personale superiore a quello indicato dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Se titolari di indennità di accompagnamento il reddito deve essere pari a quello richiesto per il diritto alla pensione di invalidità civile totale aumentato dell’importo dell’indennità stessa. (Delib.Cons. Amm. Inps, 478/00).
Riassumendo, sono considerati a carico:
- i figli ed equiparati maggiorenni studenti che hanno un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.
- i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale.
- i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento.
Per informazioni sulla quota di pensione spettante ai figli consultare la scheda:
Pensione di reversibilità - Quote di pensione - Condizione reddituale
Concetto di vivenza a carico per i decessi anteriori al 31/10/2000:
Il requisito di vivenza a carico, secondo le precedenti valutazioni operate dall’INPS, presupponeva il mantenimento abituale e lo stato di non autosufficienza economica, che si configurava in maniera diversa a seconda che il familiare fosse convivente o meno con la persona pensionata deceduta ed era valido per i decessi anteriori al 31/10/2000.
Se il familiare era convivente: si presumeva la non autosufficienza economica, (in assenza di specifiche indicazioni legislative), se il familiare aveva redditi propri non superiori al trattamento minimo erogato dall’INPS
Se il familiare non era convivente: era necessario accertare sia la condizione di non autosufficienza economica che quella del mantenimento abituale, per determinare se la persona pensionata deceduta concorreva in maniera continuativa, ma non necessariamente esclusiva, al mantenimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno 1984, n. 165)
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818: Norme di attuazione e di coordinamento della Legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (G.U. 17 settembre 1957, n. 231)
- Legge 21 luglio 1965, n. 903: Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (G.U. 31 luglio 1965, n. 190)
- Circolare INPS 29 novembre 2000, n. 198: Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 478 del 31 ottobre 2000. Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla pensione ai superstiti
- Legge 29 febbraio 1980, n. 33: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285 , sull’occupazione giovanile (G.U. 29 febbraio 1980, n. 59)
- Legge 28 febbraio 2008, n. 31: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008, n. 51 - Supplemento ordinario n. 47)
- Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 137: Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile
- Circolare INPS 24 dicembre 1991, n. 289: Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti
- Legge 8 novembre 1991, n. 381: Disciplina delle cooperative sociali (G.U. 3 dicembre 1991, n. 283)
- Delibera Consiglio di Amministrazione INPS 12 settembre 1980, n. 206: Accertamento del carico per figli ed equiparati ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari
- Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS, n. 478 del 2000





