Quote di pensione spettanti ai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto:
| Beneficiari | Quote spettanti |
|---|---|
| Coniuge con due figli | 100% |
| Coniuge | 60% |
| Coniuge con un figlio | 80% |
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:
| Beneficiari | Quote spettanti |
|---|---|
| sei fratelli o sorelle | 90% |
| un figlio | 70% |
| due figli | 80% |
| tre o più figli | 100% |
| un genitore | 15% |
| due genitori | 30% |
| un fratello o una sorella | 15% |
| due fratelli o sorelle | 30% |
| tre fratelli o sorelle | 45% |
| quattro fratelli o sorelle | 60% |
| cinque fratelli o sorelle | 75% |
I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’assicurato.
Le quote dovute ai superstiti vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell’eventuale integrazione al trattamento minimo.
Cumulo pensione ai superstiti con altri redditi
Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta nella seguente misura:
| Percentuale di riduzione | Condizione di reddito |
|---|---|
| 50% | Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. |
| 25% | Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. |
| 40% | Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. |
Nota
Le riduzioni non si applicano, se titolari della pensione sono i figli minori, studenti o figli maggiorenni inabili.
Non costituiscono redditi ai fini del cumulo:
- i trattamenti di fine rapporto o le anticipazioni sugli stessi
- il reddito della casa di proprietà in cui si abita
- la stessa pensione di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui è titolare
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata
Pensione ai superstiti e rendita INAIL
Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995 di riforma del sisitema pensionistico, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite INAIL fino alla data del 30 giugno 2000. Dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.




