Nel caso di lavoratori sordomuti il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell'attività lavorativa. Tale disposizione è spiegata dalla definizione stessa di sordomutismo che è acquisito prima della nascita (di natura congenita) o durante l'età evolutiva (fino al compimento del 12° anno).
Sono inoltre da valutarsi i periodi in cui si è prestata effettivamente attività lavorativa: questo comporta l'esclusione, ai fini del computo dei mesi di contribuzione figurativa, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto, non legato ad attività lavorativa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 20 febbraio 2006, n. 95: Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi. (G. U. n. 63 del 16 marzo 2006)
- Legge 26 maggio 1970, n. 381: Aumento contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (G.U. del 23.06.70, n. 156)




