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Lavoratori invalidi

Contributi figurativi - Lavoratori non vedenti - Beneficiari e periodi computabili

L'art. 2 della Legge 120/1991 precisa che le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, prima previsto solo per i centralinisti non vedenti (art.9, comma 2, Legge 113/85), viene esteso a tutti i lavoratori non vedenti,  anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

La maggiorazione va rapportata al solo periodo di attività lavorativa svolta in concomitanza il possesso del requisito sanitario, con esclusione, quindi, dei periodi coperti di contribuzione figurativa o volontaria o derivanti da riscatti non legati ad attività lavorativa

Pertanto non è possibile avere il riconoscimento dei quattro mesi, nell'anno in cui non si svolga effettivamente attività lavorativa, ma si versino solo i contributi.

Il periodo di lavoro che non ha dato luogo a corresponsione di stipendio non e' utilizzabile ai fini del beneficio (aspettativa, congedi non retribuiti).


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Contributi figurativi per lavoratori non vedenti



RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 29.03.1985, n. 113: Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (G.U. 5 aprile 1985, n. 82)


  • Legge 28.03.1991, n. 120: Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola (G.U. 11 aprile 1991, n. 85)