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Lavoratori invalidi

Contributi figurativi per i lavoratori invalidi

Hanno diritto ad una maggiorazione contributiva tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74% e facciano parte delle seguenti categorie:
  • lavoratori invalidi civili 
  • lavoratori sordomuti 
  • lavoratori invalidi di guerra e civili di guerra 
  • invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 
      comprese nelle prime quattro categorie) 
  • invalidi del lavoro la cui invalidità è stata accertata dall'INAIL o dall'IPSEMA

Il beneficio consiste in due mesi di contribuzione figurativa - ai fini del diritto e della misura della pensione - per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni.
Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.

La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (invalidità pari o superiore al 74% ).

I periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto, non legato ad attività lavorativa, non danno titolo al riconoscimento.

Invalidi civili - Vecchie percentuali
L'art. 13 della Legge 118/71 aveva fissato nella misura di due terzi la percentuale minima di riduzione della capacità lavorativa per il diritto all'assegno mensile di assistenza.

L'art. 9 del Decreto Legislativo 509/88, ha elevato il limite previsto per l'erogazione dell'assegno mensile da 67% (pari a due terzi) a 74% facendo però salvi i diritti acquisiti degli invalidi che già godevano di quella provvidenza.

Gli invalidi civili che, per effetto del citato decreto hanno ottenuto l'elevazione della riduzione della capacità lavorativa da due terzi a 74%, non hanno diritto al beneficio di contribuzione figurativa.

Lavoratori sordomuti
Il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell'attività lavorativa. Tale disposizione è spiegata dalla definizione stessa di sordomutismo che è acquisito prima della nascita (di natura congenita) o durante l'età evolutiva (fino al compimento del 12° anno).

Esclusioni
Sono esclusi da questo beneficio i titolari di pensione o di assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e dei fondi sostitutivi (elettrici, volo ecc.) in quanto l'INPS esprime soltanto un giudizio di invalidità non accertato in percentuale.

La domanda
L'attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli interessati, al momento della richiesta di liquidazione della pensione o del supplemento di pensione, corredata dall'apposita documentazione.

Allegati:
  • gli invalidi civili e i sordomuti devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL 
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio devono presentare copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni e le infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie elencate nel DPR n. 834 del 1981 
  • gli invalidi del lavoro devono presentare i documenti rilasciati dall'INAIL o dall'IPSEMA

RIFERIMENTI NORMATIVI