Hanno diritto alla maggiorazione contributiva tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta, cecità parziale o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il beneficio è corrisposto a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che facciano parte delle seguenti categorie:
- ciechi civili
- ciechi invalidi per servizio
- ciechi invalidi del lavoro (INAIL)
- ciechi di guerra
Maggiorazione contributiva - Natura della prestazione
Per i lavoratori non vendenti è previsto un beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di effettivo servizio prestato con il possesso del requisito sanitario richiesto.
Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale.
Il beneficio consiste in una maggiorazione della anzianità contributiva che assume rilevanza sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, sia ai fini della misura della pensione stessa.
Tale riconoscimento era stato previsto dalla Legge 29 marzo 1985, n. 113 per i soli centralinisti non vedenti. Con la Legge 28 marzo 1991, n. 120, questo beneficio è stato esteso a tutti i lavoratori non vedenti.
Periodi computabili
La maggiorazione va rapportata al solo periodo di attività, con esclusione, quindi, dei periodi coperti di contribuzione figurativa o volontaria o derivanti da riscatti non legati ad attività lavorativa
Pertanto non è possibile avere il riconoscimento dei 4 mesi, nell'anno in cui non si svolga effettivamente attività lavorativa, ma si versino solo i contributi.
Il periodo di lavoro che non ha dato luogo a corresponsione di stipendio non e' utilizzabile ai fini del beneficio (aspettativa, congedi non retribuiti).
Domanda
Il beneficio viene concesso dietro specifica richiesta da parte dell'interessato.
E' quindi indispensabile che contestualmente alla domanda di pensionamento si esprima la volontà di ottenere il beneficio di cui al 2°comma dell'art. 9 della Legge 113/85, oppure previsto dall'art. 2 della Legge 120/91.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 29.03.1985, n. 113: Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (G.U. 5 aprile 1985, n. 82)
- Legge 28.03.1991, n. 120: Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola (G.U. 11 aprile 1991, n. 85)




