Reversibilità
L'assegno non è reversibile ai superstiti quindi cessa di essere corrisposto alla morte del titolare.
L'importo dell'assegno è previsto nella stessa misura dell'assegno mensile di assistenza personale e continuativa erogato dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Domanda
L'assegno è concesso a domanda dell'interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità.
La domanda va presentata presso qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti.
Esclusioni e incompatibilità
L'assegno non spetta (art. 5, comma 1, lett. a), Legge 222/84):
- per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione
- nei casi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla pubblica amministrazione
L'assegno è incompatibile
- con l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa corrisposto dall'INAIL (art. 5, comma 1, lett. b), Legge 222/84)
L'assegno può coesistere
- con l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili se non derivante dalla stessa infermità, altrimenti esiste il diritto di opzione per il trattamento più favorevole
L'assegno è ridotto
- per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altri enti previdenziali. In questo caso l'INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni (art. 5, comma 1, lett. c), Legge 222/84)
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno 1984, n. 165)
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