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Lavoratori invalidi

Inps - Assegno ordinario di invalidità lavorativa

Hanno diritto all'assegno ordinario di invalidità (IO) i lavoratori dipendenti e autonomi, ascritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS, affetti da infermità fisica o mentale non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell'INPS.
La natura della patologia invalidante deve essere tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Deve trattarsi di infermità permanente, ma può anche essere di durata indeterminata, purché non si tratti di un breve periodo.

L'assegno è dovuto anche quando la riduzione della capacità lavorativa, oltre detti limiti, sia preesistente al rapporto assicurativo purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

Inoltre è richiesta anche un'anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 contributi settimanali) versati nel quinquennio precedente la domanda, ed essere assicurato presso l'INPS da almeno 5 anni.

Limite di reddito
Per il diritto all'assegno non ci sono limiti di reddito, mentre invece l'interessato dovrà presentare la dichiarazione della propria situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al minimo.

Temporaneità dell'assegno
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva.
E' riconosciuto per un periodo di 3 anni, ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni previste per l'erogazione. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato definitivamente.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico - legale.

Revisione
L'assegno può essere revocato a seguito di visita di revisione da parte dell'INPS, in caso di accertato recupero della capacità lavorativa.
La revisione può essere chiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle sue condizioni.
Se l'interessato rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti disposti dall'INPS, i pagamenti delle rate dell'assegno vengono sospesi per tutto il periodo nel quale non si rende possibile la verifica delle condizioni sanitarie.

E' compatibile con
  • L'attività lavorativa: quindi non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro ne per i dipendenti ne per gli autonomi. Nel caso di prosecuzione dell'attività lavorativa il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico- legale.

E' incompatibile con
  • L'indennità di mobilità: i titolari di assegno ordinario d'invalidità possono optare, all'atto della domanda, tra tale trattamento e quello di mobilità.
  • Il trattamento di disoccupazione: si interrompe quando il lavoratore diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Trasformazione dell'assegno
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione, 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna.
Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Reversibilità: l'assegno non è reversibile ai superstiti.

Incumulabilità con la rendita INAIL
Dal 1° settembre 1995 l'assegno di invalidità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.

Se però la rendita INAIL è inferiore all'assegno INPS, il titolare riceve dall'INPS la differenza tra le due prestazioni.

La domanda
Va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti.

Decorrenza
L'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Ricorso
Nel caso in cui la domanda di assegno di invalidità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.


RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (Pubblicata nella G. U. del 16 agosto 1995, n. 190, S.O.)

  • Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984 , n. 165)

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