E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi ascritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Non è definitiva, può essere soggetta a revisione ed essere revocata in caso di accertato recupero della capacità lavorativa.
Requisiti
Avere un'infermità fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell'INPS, che determini una invalidità tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.
La pensione è dovuta anche quando la riduzione della capacità lavorativa sia preesistente al rapporto assicurativo.
Inoltre è richiesta un'anzianità contributiva pari a 5 anni (260 contributi settimanali), anche non continuativi, dei quali almeno 3 anni (156 contributi settimanali) versati nei 5 anni precedenti alla domanda di pensione.
Reversibilità: La pensione è reversibile ai superstiti
La pensione é incompatibile con
- la prosecuzione dell'attività lavorativa dipendente, e comunque lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, dipendente o autonomo, sia in Italia che all'estero
- i trattamenti di disoccupazione o altri sostitutivi e integrativi della retribuzione (quindi anche con l'indennità di mobilità).
- l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
- iscrizione ad un albo professionale
Limite di reddito:
Per il diritto alla pensione non ci sono limiti di reddito, mentre invece l'interessato dovrà presentare la dichiarazione della propria situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al minimo.
Incumulabilità con la rendita INAIL
Secondo la normativa in vigore dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.
Se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall'INPS la differenza tra le due prestazioni.
Calcolo e Bonus Contributivo
L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile, che per i lavoratori inabili è di 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.
Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il "bonus" è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.
La domanda
Va presentata agli uffici INPS direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti per l'assistenza gratuita ai lavoratori.
Decorrenza
La pensione di inabilità decorre:
- dal mese successivo a quello di presentazione della domanda
oppure - dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività
oppure - dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi
Ricorso
Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (Pubblicata nella G.U. n. 190 S..O. del 16/08/1995)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (Pubblicata nella G.U. 16.06.1984, n. 165)
Lavoratori invalidi
Inail - Compatibilità con le prestazioni economiche INAIL





