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Invalidità civile: Aventi diritto - Accertamento

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità

L'articolo 6, comma 1 e comma 3-bis della Legge 9 marzo 2006, n. 80, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006) introduce alcuni elementi di novità riguardo ai procedimenti di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.

Art. 6
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità

1.
Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali é previsto un accertamento legale.

2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».

3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é sostituito dal seguente:

3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.



RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge 9 Marzo 2006, n. 80:  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006)

  • Messaggio INPS, 3 maggio 2006, n. 12857: "Art. 6, comma 3-bis, legge 9 marzo 2006, n. 80"