Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, sono effettuati dalle unità sanitarie locali competenti per territorio.
L'ASL, entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda , deve fissare la data della visita medica. La comunicazione avviene tramite raccomandata spedita all'indirizzo indicato sulla domanda.
Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, il quale fissa la data della visita, (che verrà effettuata presso l'ASL di appartenenza), entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Se la diffida è presentata oltre il 6° mese dalla data della domanda, la visita verrà fissata non oltre 90 giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.
Una volta effettuata la visita di accertamento d'invalidità la commissione medica dell'ASL, denominata anche Commissione di prima istanza, trasmette il relativo verbale alla commissione medica di verifica . Questa entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, può disporre la sospensione delle procedure e svolgere ulteriori accertamenti tramite le stesse commissioni delle ASL o chiamando loro stessi a visita l'interessato.
Trascorsi 60 giorni senza alcuna procedura di sospensione, il verbale si considera approvato e viene data comunicazione alla commissione medica dell'ASL d'appartenenza. Solo a questo punto la Commissione può notificare il verbale di visita all'interessato.
Il verbale arriva per posta. E' importante fare attenzione alla data di notifica giacché da quel momento decorrono i termini per il ricorso.
Lo stesso iter (ASL, Commissione di verifica, ASL, interessato) segue anche il verbale di accertamento di handicap.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698: "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici" (Pubblicato nella G.U. 22 dicembre 1994, n. 298)
- Legge 15 ottobre 1990, n. 295: "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti" (Pubblicata nella G.U. 20 ottobre 1990, n. 246)




