La menomazione è caratterizzata dall'anomalia, difetto o perdita (che può essere momentanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.
La domanda
La domanda deve essere presentata alla Commissione Medica della ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell'interessato, su un modello prestampato dell'ASL contenente le seguenti informazioni:
- dati anagrafici
- autocertificazione nella quale bisogna dichiarare che la menomazione non è dipendente da causa di lavoro, servizio o causa di guerra
- impegno a comunicare ogni variazione di quanto sottoscritto.
- la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Tale certificazione deve essere fatta dal medico curante
- Inoltre si può allegare "documentazione medica" di carattere clinico - sanitario, a sostegno di quanto attestato dal certificato medico
- In caso la richiesta venga fatta durante il periodo di ricovero è necessario allegare alla domanda lo status clinico del paziente, rilasciato dal medico del reparto in cui è ricoverato.
Indennità di accompagnamento
E' necessario che tali certificazioni mediche contengano le seguenti diciture:
"persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
Indennità di frequenza
Bisogna che sul certificato medico sia indicata la seguente dicitura:
"difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Per i minori e gli interdetti
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o il tutore.
Durante la visita
- Al momento della visita medica dovrà essere consegnata tutta la documentazione sanitaria riguardante la patologia già dichiarata nella certificazione redatta dal medico curante
- Il richiedente potrà farsi assistere da un medico di fiducia se lo ritiene opportuno.
Nel caso l'interessato si trovi nell'impossibilità di presentarsi presso la commissione medica, può chiedere la visita domiciliare, motivando l'impedimento con idonea documentazione medica (art. 1, comma 7, DPR 698/94).
Se la persona invalida non è in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare.
Da precisare che
Questo impedimento non deve essere inteso necessariamente come un problema legato soltanto alla capacità deambulatoria, ma deve essere riferito all'insieme di situazioni, che sono già state specificate nella documentazione medica, che rendono difficoltoso lo spostamento dell'invalido.
Richiedente ricoverato o domiciliato presso altra ASL
Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda ASL diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria
La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda ASL di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente che provvede ad emettere il certificato con l'indicazione della relativa percentuale.
Aggravamento
Per fare richiesta di aggravamento l'istanza deve sempre essere presentata alla presso l'Azienda ASL competente per territorio.
Invalidità derivanti da cause diverse
Se è stata riconosciuta un'invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio non è possibile ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile per lo stesso evento o causa.
Visite di revisione
I procedimenti di revisione possono essere disposti quando la persona invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi provvisoria sul grado di invalidità. La revisione diventa obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età (18 anni).
Visite unificate
Per quanto riguarda le visite per il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap, l'art. 6, comma 1 della Legge 80/2006 ha introdotto alcune novità a proposito della semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, offrendo la possibilità, a richiesta dell'interessato, di unificazione delle visite di accertamento.
Malati oncologici
L'art. 6 al comma 3-bis della Legge 80/06 fa riferimento ai malati oncologici, per i quali è previsto un iter di accertamento accelerato. L'accertamento deve essere effettuato dalle commissioni mediche delle ASL entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. La norma, inoltre, stabilisce che gli "esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti".
Consultare:
Indennità di accompagnamento per le persone affette da patologie oncologiche
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 15 ottobre 1990, n. 295: Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (Pubblicata nella G.U. 20 ottobre 1990, n. 246)
- Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698: Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (Pubblicato nella G.U. 22 dicembre 1994, n. 298)
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (Pubblicata nella G.U. 02.04.1971, n. 82).
- Legge 9 Marzo 2006, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006)




