L'ultimo comma del art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, esclude dal concetto di invalido civile gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, così come i non vedenti e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
Detta valutazione è dovuta al fatto che per queste categorie l'invalidità deriva da una causa specifica, cioè dalla guerra, dalla prestazione di un lavoro (INAIL) o per servizio. In questo senso anche per i non vedenti e i sordomuti, considerata la specificità della patologia, la tutela assistenziale è regolata da leggi diverse.
Invalidi di guerra, del lavoro e per servizio
Quando una menomazione causata dalla guerra, dal servizio o dal lavoro, non ha dato luogo a nessun riconoscimento di invalidità è possibile ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile.
E' possibile comunque per una stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ottenere il riconoscimento di invalidità civile qualora subentri una menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell'aggravamento o dell'interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.
Ciechi civili e dei sordomuti
Per queste categorie verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile solo in caso che:
- si verifichi una minorazione dell'apparato visivo di grado inferiore a quello previsto per lo status di cieco civile
- se la minorazione riguardante l'apparato uditivo è subentrata dopo l'età evolutiva, sia di natura esclusivamente psichica o non sia dimostrabile l'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia
Cumulo delle prestazioni pensionistiche - Regime previgente - Regime attuale
La pensione di invalidità, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per gli invalidi civili, era incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità (art. 3, Legge 407/90)
L'art. 12 della Legge 412/91, ha abrogato il divieto di cumulo , ma limitatamente agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e ai sordomuti, i quali quindi possono cumulare i trattamenti pensionistici, erogati dal Ministro dell'interno per la minorazione civile, con le altre pensioni sopra specificate.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" ( G.U. 2 aprile1971, n. 82)
- Legge 29 dicembre 1990, n. 407: Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (G.U. del 31 dicembre 1990, n. 303)
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412: Disposizioni in materia di finanza pubblica (G.U. del 31 dicembre 1991, n. 305)
- Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992: Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti (G. U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. 1°luglio 1994)





