La cecità può essere congenita o contratta ma non deve essere dipendente da causa di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.
L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato presso la competente commissione sanitaria dell'ASL.
Nel caso si verifichi una minorazione dell'apparato visivo di grado inferiore a quello previsto per lo status di cieco civile, la valutazione verrà effettuata dal punto di vista della invalidità civile.
Si distinguono in:
Ciechi assoluti
- Sono coloro che sono affetti da cecità totale: hanno un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione
- Coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
- Coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento
- Sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (colui che riesce a identificare anche la forma dell'oggetto e a contare il numero delle dita)
- Coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento
- Sono coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
- Coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento
- Legge 10 febbraio 1962, n. 66: Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (G.U. del 07 marzo 1962, n. 61)
- Legge 27 maggio 1970, 382: Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (G.U. del 23 giugno 1970, n.156)
- Legge 21 novembre 1988, n. 508: Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (G.U. del 25 novembre 1988, n. 277)
- Legge 3 aprile 2001, n. 138: "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" ( G.U. del 21 aprile 2001, n. 93)
- Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992: "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."(G. U. del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. del 1°luglio 1994)




