Quindi possono essere considerati invalidi civili tutte le persone, indipendentemente dall'età, dal sesso e dall'attività lavorativa, in presenza di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura:
- sulla capacità lavorativa
- sull'efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell'eta
Menomazioni per cause diverse
Una menomazione può dar luogo a un solo riconoscimento d'invalidità.
Infatti l'art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, precisa che sono esclusi dal concetto di invalidi civili, gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.
Detta valutazione è dovuta al fatto che per queste categorie l'invalidità deriva da una causa specifica, cioè dalla guerra, dalla prestazione di un lavoro (INAIL) o di servizio, mentre per i ciechi e i sordomuti, considerata la specificità della patologia, la tutela assistenziale è regolata da leggi diverse.
Invalidi di guerra, del lavoro e per servizio
Quando una menomazione causata dalla guerra, dal servizio o dal lavoro, non ha dato luogo a un riconoscimento di invalido di guerra, del lavoro o per servizio è possibile ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile.
Inoltre chi è già stato dichiarato invalido per causa di guerra, di lavoro o di servizio può ottenere anche il riconoscimento di invalidità civile qualora subentri una menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell'aggravamento o dell'interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.
Ciechi civili e dei sordomuti
Queste categorie saranno valutate dal punto di vista della invalidità civile nel caso:
- si verifichi una minorazione dell'apparato visivo di grado inferiore a quello previsto per il riconoscimento di cieco civile
- e la minorazione riguardante l'apparato uditivo è subentrata dopo l'età evolutiva (12 anni), sia di natura esclusivamente psichica o non sia dimostrabile l'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili" (G.U. del 2 aprile 1971, n. 82)
- Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992: "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."(G. U. del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. del 1°luglio 1994)




