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Invalidità civile: Aventi diritto - Accertamento

Commissione medica di verifica – Trasferimento delle competenze all`INPS

I verbali emessi dalle Commissioni Mediche delle Aziende ASL per l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap, prima di essere recapitati agli interessati, devono essere approvati da un’altra commissione medica denominata Commissione medica di verifica (una volta commissione medica periferica).


Questa commissione ha il compito di verificare i verbali inviati dalle Aziende sanitarie, pertanto può confermare il provvedimento di prima istanza o decidere la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, che potranno essere effettuati tramite le unità sanitarie locali o mediante visita diretta dell’interessato da parte della stessa Commissione di Verifica.

Decorsi 60 giorni dalla data di ricezione del verbale senza che la Commissione di Verifica abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico - legale, l'interruzione del procedimento per ulteriori controlli, i verbali sono trasmessi alle unità sanitarie locali competenti per territorio, le quali provvedono a notificare l’esito agli interessati. 

In precedenza era il Ministero dell’economia che, attraverso le proprie Commissioni mediche, aveva la facoltà di esaminare in questo senso i verbali di invalidità civile e dell’handicap.

Con la Legge 2 dicembre 2005, n. 248, queste competenze, sono state trasferite all’INPS.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005) circa il trasferimento all’INPS delle funzioni, prima di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

In particolare, detto provvedimento amministrativo, oltre ad aver definito le unità di personale da trasferire all’Istituto previdenziale e determinare le risorse strumentali e finanziarie da destinare al medesimo, ha fissato al 1° aprile 2007 la data di inizio dell’effettivo esercizio, da parte dell’INPS, delle mansioni che ormai saranno di competenza di questo ente.

Di conseguenza, nei ricorsi giurisdizionali depositati a decorrere dal 1° aprile 2007, benché relativi ad atti e provvedimenti emanati in data anteriore al 1° aprile 2007, la soggettività giuridica e quindi la legittimazione passiva nei giudizi di specie spetta all’INPS.
In altre parole la norma prevede la presenza in giudizio dell’INPS, come stabilito dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto,  in luogo del Ministero dell’Economia.


Consulta la Circolare:

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 2 dicembre 2005, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (G. U. del 2 dicembre 2005, n. 281 - S. O. n. 195)

  • Legge 15 ottobre 1990, n. 295: Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (G.U. del 20 ottobre 1990, n. 246)