I procedimenti di revisione possono essere disposti quando la persona invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi provvisoria. Cioè quando sul verbale sia stata precisata la patologia come "rivedibile" entro un termine di tempo specifico. In tutti questi casi la visita di revisione è obbligatoria.
Al compimento dei 18 anni
La revisione diventa obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età (18 anni).
Convocazione a visita
Di norma l'interessato dovrebbe essere convocato a presentarsi a visita tramite un avviso recapitato al proprio indirizzo.
Se la comunicazione non avviene con tempestività è opportuno contattare l'ASL di appartenenza prima della data di scadenza prevista per la revisione per chiedere informazioni ed evitare in quesyo modo eventuali ritardi nella verifica dei requisiti sanitari e la conseguente sospensione delle prestazioni economiche.
Mancata presentazione a visita
Se l'interessato non si presenta a visita senza giustificato motivo (o non si sottoponga ad accertamenti specialistici), il Ministero ordina la sospensione dei pagamenti. Se entro 90 giorni dalla sospensione l'interessato non presenta adeguata documentazione medica, il Ministero dispone la revoca della provvidenza, se invece le giustificazioni sono ritenute valide, verrà comunicata la data della nuova visita alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca dei benefici economici.
Visita domiciliare
Nei confronti di minori affetti da patologie gravi, dei soggetti ultrasettantenni, da soggetti affette da patologie irreversibili si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare.
Insussistenza dei requisiti sanitari
In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata sospensione delle provvidenze, entro 90 giorni si ha la revoca definitiva delle provvidenze.
Prassi
L'iter segue lo stesso percorso dell'accertamento dell'invalidità.
Consultare le schede:
Esonero delle visite di revisione
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 15 ottobre 1990, n.295: Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (G.U. 20 ottobre 1990, n. 246)
- Legge 8 agosto 1996, n. 425: "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" ( G.U. 16 agosto 1996, n. 191)





