- entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile
- con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
Inoltre, sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno relativi ai nuclei familiari con:
- un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile
- con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
Infine, è previsto un aumento dell'importo dell'assegno del 10% per:
- i nuclei orfanili
- per i nuclei senza figli e con componente inabile
Nuclei familiari con genitori, figli e almeno con un componente inabile
La tabella A del Decreto citato (allegato 2) ridetermina, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell'assegno per i:
- nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 14)
- nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17)
In particolare, vengono fissati diversi livelli di reddito familiare in base al numero dei componenti il nucleo e i relativi importi dell'assegno decrescono all'aumentare del reddito stesso.
Deve considerarsi superato, quindi, l'ampio intervallo tra le soglie di reddito che, in base alla normativa previgente, comportava una notevole riduzione o la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito familiare. Con tale rideterminazione, infatti, i livelli reddituali risultano più graduati.
Inoltre la medesima tabella A unifica le tabelle 14 e 17.
Infine, la tabella A ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 14 e 17 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15) e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18)
Nella tabella B del Decreto (allegato 3) sono rideterminati, con applicazione di analogo criterio e sempre a decorrere dal 1 gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 15 e 18 che sono unificate.
Infine, la tabella B ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 15 e 18 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.
Nuclei orfanili (tabb. 13, 16 e 19) e nuclei senza figli con componenti inabili (tabb. 20A, 20B, 21C e 21D)
Il Decreto in esame, altresì, ha disposto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2008, che gli importi dell'assegno per i nuclei orfanili ed i nuclei senza figli con componenti inabili siano rivalutati del 10 per cento, fermi restando i livelli di reddito familiare, che non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione.
Si è provveduto, quindi, a rielaborare le tabelle 13, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D (allegato 4), incrementando del 10 per cento sia gli importi mensili della prestazione sia, dove previsto, le maggiorazioni in calce alle tabelle stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.
Consultare la Circolare:
Circolare INPS del 10 Giugno 2008, n. 68: Assegno per il nucleo familiare. Art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




