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Assegni per il nucleo familiare - Accertamento dell’inabilità

I figli inabili, anche maggiorenni, non coniugati, che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, fanno parte del nucleo familiare del richiedente anche se non conviventi e non a carico (Legge 153/88; Circolare INPS 21/88).

L'accertamento del presupposto sanitario compete all'Istituto previdenziale, che lo effettua tramite i propri medici del ruolo medico-legale, i quali possono definire i singoli casi dopo visita diretta oppure sulla base della documentazione sanitaria agli atti.

Detto accertamento sarà  necessario solo nel caso in cui la persona disabile sia sprovvista della documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100%, rilasciata dalle apposite Commissioni, o delle copie autentiche dei certificati di pensione di inabilità a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, e comunque dietro presentazione di domanda, corredata dalla certificazione medica di parte (Circolare INPS 12/90; Messaggio INPS 9296/90).

Anche per la valutazione dell'inabilità a proficuo lavoro dei minori, è previsto l'accertamento sanitario a cura dell'Istituto previdenziale, tranne nel caso in cui abbiano un riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a norma delle leggi 18/80 e 118/71, rilasciata dalle apposite Commissioni.

Per i nuclei in cui è presente un componente inabile, è previsto un incremento dei livelli di reddito; in tal senso ha rilevanza la specifica inclusione dei minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, soggetti che sarebbero comunque da computarsi nel nucleo in quanto figli minorenni.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro delle persone ultrasessantacinquenni, occorre ricordare come il D.Lgs. 509/88 stabilisca l'impossibilità di valutazione percentuale, con riconoscimento basato esclusivamente sulla difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

L'INPS, con Circolare 21 gennaio 1999, n. 11, non ritiene detti soggetti assimilabili ai minori, e pertanto ritiene di non poter prescindere dagli accertamenti previsti per i soggetti maggiorenni non in possesso della documentazione relativa al riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Ritiene infatti non potersi considerare come idonea documentazione la certificazione rilasciata alle persone ultrasessantacinquenni, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 509/88, in quanto lo stesso art. 6 precisa che i soggetti in questione si considerano mutilati ed invalidi "ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e dell'indennità di accompagnamento". Il concetto di proficuo lavoro, già delineato per quel che riguarda i trattamenti pensionistici di invalidità e di reversibilità, in questa sede sembra avere una accezione meno rigorosa rispetto a quella che caratterizza il riconoscimento dei presupposti per il pensionamento di inabilità.

Fermo restando la differenza con il più grave stato di inabilità a qualsiasi attività lavorativa, la costante giurisprudenza in questa materia individua detto stato in caso di inidoneità alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita, anche in considerazione delle concrete circostanze in cui l'attività lavorativa si esplica.

Questa è anche la tendenza recepita dalla prassi amministrativa; solitamente, sia l'INPS che l'INPDAP considerano raggiunto il requisito della inabilità, anche nel caso di riconoscimento di invalidità civile totale o al lavoro ( Circolare INPS 11/99).

La Circolare INPS 190/92, chiarisce inoltre che l'aumento dei livelli reddituali previsto per i nuclei con componente inabile, può essere calcolato una sola volta, quale che sia il numero dei soggetti inabili presenti nel nucleo medesimo.

Riferimento normativo

Legge 13 maggio 1988, n. 153 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (Pubblicato in GU n. 112 del 14/05/1988)