Il Governo Italiano, ha approvato in via definitiva il 20 Dicembre 2006, la Legge finanziaria per il 2007.
Questo documento è stato elaborato prima della pubblicazione della citata legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Così, come era già contenuto nel disegno di legge, solo due articoli hanno riguardato le agevolazioni fiscali sui veicoli.
Detti articoli (art. 36 e art. 37) NON vanno ad modificare i benefici fiscali già esistenti.
L’articolo 36, ribadisce quanto era già sott’inteso nella normativa fiscale vigente, e cioè:
Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti .
L’unico aspetto che ancora non è stato chiarito, è come il Ministero effettuerà questo controllo.
Va da se che, in alcuni casi, questa verifica potrebbe risultare “abbastanza agevole”, come per esempio la persona disabile intestataria di un veicolo che ha beneficiato delle agevolazioni fiscali e che risulta alettata o domiciliata presso un istituto.
Invece, a nostro avviso (N.d.R.) questa verifica risulterà complicata in tutti gli altri casi, cioè quando il titolare disabile dell’autoveicoli ha una vita di socializzazione “nella norma”.
A tal proposito attendiamo nuove disposizioni da parte del Governo o del Ministero competente sull’argomento.
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Note particolari
Art. 36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti
A Cura
A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti Sede Nazionale




