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Circolazione e sosta

Facilitazioni riconosciute ai veicoli al servizio delle persone invalide

Facilitazioni riconosciute ai veicoli al servizio delle persone invalide detentrici dello speciale contrassegno


Questa raccolta di "facilitazioni" riconosciute ai veicoli al servizio delle persone invalide detentrici dello speciale contrassegno, scaturisce dallo studio della attuale normative vigente in tema di diritto alla piena mobilità dei cittadini invalidi (vedi note)

Sui parcheggi riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide detentrici dello speciale contrassegno (POSTEGGI INVALIDI NON PERSONALIZZATI)

Nei parcheggi liberi (delimitati dalla segnaletica orizzontale BIANCA) può parcheggiare SENZA IL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO (comma 2, art. 188 del C.d.S.)

Nei parcheggi a pagamento si può parcheggiare GRATUITAMENTE e SENZA IL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO solo nel caso in cui il parcheggio riservato disabili sia già occupato da un altro veicolo : tale diritto si estende anche ai parcheggi privati aperti al pubblico, quali autosilo, parcheggi interni delle aree ospedaliere, dei centri commerciali, presso le fiere, ecc. (Vedi lettera vincolante del Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - prot. N° 107 del 6 febbraio 2006)

Nei parcheggi soggetti a tempo (quali zone a disco, con parchimetro, ecc.) - SENZA L'OBBLIGO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO (comma 2, art. 188 del C.d.S.);

Nelle zone a traffico limitato (ZTL) o a sosta limitata (ZSL);

Nelle zone pedonali (purché sia ammesso il transito di una categoria di veicoli e purché non arrechi grave intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale)

Nelle strade interne ai parchi o zone verdi (se ammesso il transito di una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto di persone);

Nelle aree interne degli ospedali (o strutture similari) sia nei parcheggi invalidi dedicati che nei parcheggi liberi

Inoltre i veicoli al servizio delle persone invalide detentrici dello speciale contrassegno possono transitare:

Sulle corsie e percorsi preferenziali, purché sia ammesso il transito dei Taxi (D.P.R. 503/96, art. 11, comma 4).
 
Nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) o a Sosta Limitata (ZSL).

Nelle isole pedonali (purché sia ammesso il transito di mezzi di trasporto e/o di pubblica utilità quali: mezzi della nettezza urbana, taxi, mezzi delle Poste, ecc.).

All'interno degli ospedali (o strutture similari)

Nelle strade interne ai parchi o zone verdi (purché sia ammesso il transito dei taxi o di almeno di una categoria di veicoli).

Ovunque sia ammesso una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto di cose e/o persone

INOLTRE, I VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE DETENTRICI DELLO SPECIALE CONTRASSEGNO
Non possono essere rimossi (comma 4 dell'art. 354 del Regolamento del C.d.S)
Non possono essere bloccati a mezzo di chiave a ganascia o similare (comma 5 dell'art. 355 del Regolamento del C.d.S)


Note particolari :
Codice della Strada, Art. 188
Regolamento esecutivo del C.d.S., art. 354 e 355
Circolare del Min. LL. PP n° 1030/83. comma 4
DPR 503/96 (Art. 10 - 11 - 12)
lettera (vincolante) del Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - prot. N° 107 del 6 febbraio 2006 (chiedere copia alle Sedi ANGLAT)

A Cura
A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti Sede Nazionale