- Il contrassegno invalidi (previsto dall'art. 188 del Codice della Strada e dall'art. 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.), viene rilasciato da parte del Sindaco del Comune di residenza del richiedente, su specifica istanza dello stesso.
- Tale domanda deve contenere oltre che i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, anche una certificazione medica rilasciata da L'UFFICIO MEDICO-LEGALE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE DI APPARTENENZA (con data non antecedente ai tre mesi rispetto alla domanda citata), dove è stato espressamente accertato che la persona richiedente il contrassegno invalidi HA EFFETTIVA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA
- Il contrassegno, NON può essere richiesto (e quindi rilasciato) da parte di tutte le persone invalide e/o riconosciute quali portatrici di handicap, ma solo a coloro che è stato certificato un problema di DEAMBULAZIONE direttamente connesso agli arti inferiori.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DPR 503/96, il contrassegno invalidi deve essere concesso anche categoria dei non vedenti TOTALI
- Il contrassegno invalidi è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e dei stati membri dell'U.E.
Il contrassegno Invalidi ha una validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione al Sindaco del Comune di Residenza di un certificato medico, rilasciato preventivamente da parte del medico curante, il quale attesti il persistere delle condizioni patologico - sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio. - Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a TEMPO DETERMINATO con le stesse modalità sopra citate.
- In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità (e quindi anche di validità del contrassegno TEMPORANEO).
- Per il rinnovo dei contrassegni invalidi TEMPORANEI, bisogna richiedere una nuova certificazione direttamente L'UFFICIO MEDICO-LEGALE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE DI APPARTENENZA, come per il primo rilascio (e non dal proprio medico curante)
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Codice della Strada, art. 381 del Regolamento -
DPR 503/96, art. 12
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