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Rilascio, rinnovo e validità del contrassegno Invalidi

Il contrassegno invalidi (previsto dall'art. 188 del Codice della Strada e dall'art. 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.), viene rilasciato da parte del Sindaco del Comune di residenza del richiedente, su specifica istanza dello stesso.
 
Tale domanda deve contenere oltre che i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, anche una certificazione medica rilasciata da L'UFFICIO MEDICO-LEGALE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE DI APPARTENENZA (con data non antecedente ai tre mesi rispetto alla domanda citata), dove è stato espressamente accertato che la persona richiedente il contrassegno invalidi HA EFFETTIVA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA
 
Il contrassegno, NON può essere richiesto (e quindi rilasciato) da parte di tutte le persone invalide e/o riconosciute quali portatrici di handicap, ma solo a coloro che è stato certificato un problema di DEAMBULAZIONE direttamente connesso agli arti inferiori.
 
Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DPR 503/96, il contrassegno invalidi deve essere concesso anche categoria dei non vedenti TOTALI
 
Il contrassegno invalidi è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e dei stati membri dell'U.E.

Il contrassegno Invalidi ha una validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione al Sindaco del Comune di Residenza di un certificato medico, rilasciato preventivamente da parte del medico curante, il quale attesti il persistere delle condizioni patologico - sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.
 
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a TEMPO DETERMINATO con le stesse modalità sopra citate.
In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità (e quindi anche di validità del contrassegno TEMPORANEO).
 
Per il rinnovo dei contrassegni invalidi TEMPORANEI, bisogna richiedere una nuova certificazione direttamente L'UFFICIO MEDICO-LEGALE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE DI APPARTENENZA, come per il primo rilascio (e non dal proprio medico curante)

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Contrassegno Invalidi e Legge sulla Privacy
- Competenze Ministeriali
Note particolari:
Codice della Strada, art. 381 del Regolamento -
DPR 503/96, art. 12

A Cura 
A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti Sede Nazionale