Ha creato molteplici problemi e/o incomprensioni, l'ormai famoso art. 74 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il testo integrale è riportato nelle note di questa scheda).
Un articolo fortemente criticato dalla quasi totalità delle associazioni di categoria, le quali ritengono che esso non tuteli la privacy del cittadino disabile che espone il proprio contrassegno invalidi al fine di poter beneficiare delle facilitazioni previste dalla legge, e che anzi lo danneggi.
Il motivo principale delle critiche è che questo articolo renderebbe il contrassegno invalidi "anonimo" (cioè uguale ad un qualsiasi altro contrassegno), creando moltissime problematiche sia sul riconoscimento dei veicoli al servizio delle persone invalide detentrici dello speciale contrassegno, sia agli agenti preposti al controllo del traffico, che dovrebbero distinguere quali sono i veicoli autorizzati a godere delle facilitazioni e quelle che non ne hanno diritto ed espongono un diverso contrassegno generico.
Inoltre, il citato art. 74 va in forte controtendenza alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea (n° 8546/98 del 18 Maggio 1998 ) che tende ad unificare la forma fisica dei contrassegni invalidi in tutti gli stati membri.
Infine, esiste un conflitto di competenza. Stabilire la forma fisica del contrassegno invalidi compete al Ministero delle Infrastrutture, che però non ha emanato alcun provvedimento legislativo che modifichi il "vecchio" contrassegno invalidi (malgrado l'articolo 74 sia diventato legge dal 2003).
Alcuni comuni Italiani, hanno impropriamente emesso dei contrassegni invalidi anonimi "fuori norma", in quanto, come precedentemente citato, tale competenza spetta esclusivamente al Ministero della Infrastrutture.
In conclusione: oggi l'unico contrassegno valido in Italia (e che quindi ogni comune italiano deve emettere) è quello previsto dall'art. 381 del regolamento del codice della strada.
Il testo dell'articolo
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Per approfondire:
Forma fisica del contrassegno invalidi Italiano
A Cura
A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti




