La normativa relativa al POSTEGGIO INVALIDI PERSONALIZZATO è stata "studia" (già dal lontano 1983), al fine di garantire la massima mobilità a coloro che, anche se affetti da grave deficit di deambulazione e titolari di una patente di guida, hanno una "buona vita sociale e/o lavorativa".
Dobbiamo comunque precisare che NON TUTTI I TITOLARI DEL CONTRASSEGNO INVALIDI POSSONO RICHIEDERE UN POSTEGGIO INVALIDI, ma coloro che sono affetti da grave difficoltà di deambulazione possono presentare idonea istanza al Sindaco, il quale, PUO' concedere, a titolo gratuito e con propria ordinanza, un posteggio invalidi personalizzato.
Il richiedente, deve di norma (leggi "per legge"), essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo. Il sindaco PUO' concedere tale posteggio, nelle zone ad alta densità di traffico.
Il posteggio invalidi (a norma dell'art. 4, comma C, della Circolare dell'ex Ministero dei LL. PP del 13 giugno 1983 n° 1030), può essere concesso sia presso l'abitazione del richiedente che presso il posto di lavoro.
In diversi comuni Italiani, alcuni sindaci (a nostro giudizio con decisioni impopolari) hanno stabilito DI NON CONCEDERE POSTEGGI INVALIDI ovvero di concedere SOLO POSTEGGI INVALIDI GENERICI, che di fatto vanno a favore della comunità, ma NON garantiscono la piena mobilità del cittadino disabile richiedente tale posteggio.
Sulla segnaletica verticale deve essere riportato gli estremi (numero di concessione) del contrassegno invalidi del richiedente (secondo gli schemi della figura II 79/a dell'appendice del codice della strada)
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Dimensione posteggio Invalidi
Note particolari:
Art. 381, comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada
Circolare del Ministero dei LL. PP. n° 1030 / 1983
A Cura
A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti Sede Nazionale




