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Vendita auto del disabile deceduto

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 28 maggio 2009 numero 136/E, ha specificato che l'erede può vendere l'auto ceduta dal defunto disabile.

Per la cessione non deve essere ricalcolata e versata l'imposta applicando l'aliquota ordinaria, poiché non si tratta di un'operazione a scopo elusivo. La rivendita del veicolo, infatti, è effettuata da una persona diversa da quella che l'aveva acquistato beneficiando dell'agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che non è applicabile la disposizione di natura antielusiva introdotta dalla Finanziaria 2007, secondo la quale "in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse".

Riferimento normativo.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2009 numero 136/E