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Detrazioni e deduzioni

Sussidi tecnici informatici irpef al 19%

I sussidi tecnici ed informatici sono rivolti a facilitare l`autosufficienza e l`integrazione dei soggetti portatori di handicap, di cui all`articolo 3 della legge del 5 febbraio 1992 numero 104.

Documentazione:

per applicare la detrazione bisogna disporre della seguente documentazione che va allegata alla dichiarazione annuale dei redditi:
  • certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l`autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104. Va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia, può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
  • fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 2840,51 euro annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.
Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap;
la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
  • il certificato di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciato dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992 numero 104;
  • il certificato di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciato da commissioni pubbliche;
  • i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell`articolo 3 della Legge 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Note:

Questa agevolazione, diversamente da quella prevista per l`IVA, spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento alle istruzioni dell`articolo 3 della Legge 104 del 1992 che le include tutte.
 
Riferimenti normativi: