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Altre agevolazioni

Auto esenzione bollo disabili motori titolari di patente B speciale

L'esenzione dal pagamento della tassa annuale di proprietà del veicolo nuovo o usato, spetta al disabile (con patente B speciale con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida prescritti dalla Commissione Medica Locale, anche solo il cambio automatico) o a chi lo ha fiscalmente a carico.
Una persona è a carico del familiare quando è con questi convivente e non possiede un reddito proprio superiore a 2840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili non "fanno reddito" ai fini Irpef (articolo 12 e comma 2 articolo 13 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917).

Possono fruirne autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Non sono esentabili gli autocaravan.

Limiti di cilindrata: 2000 centimetri cubici a benzina, 2800 centimetri cubici a gasolio.

Il veicolo deve essere adattato alla guida con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione Medica Locale.

Documentazione:

Presentare una specifica domanda su apposito modello, allegando:
  • copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta "ridotte capacità motorie permanenti";
  • copia della patente speciale;
  • copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti per la guida;
  • nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico con fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione.
La richiesta di esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (termine non perentorio). Una volta accolta, l'esenzione si intende valida finché la situazione rimane invariata.

L'agevolazione spetta ad un solo veicolo e se si acquista una nuova auto occorre comunicare all'autorità il veicolo scelto per l'esenzione.

Recarsi presso l'Ufficio tributi dell'ente Regione (se presente), oppure all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Aci.

Riferimenti normativi: