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Locazioni e Sfratto

La locazione

La disciplina delle locazioni ad uso abitativo è dettata dalla legge 431 del 1998 che, come è noto, ha abolito il regime vincolistico in precedenza previsto dalla legge 392/78 (conosciuta come "equo canone") che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito.
Oggi, chi decide di concedere o prendere in affitto una casa ha a disposizione varie tipologie di contratti; tra questi, due sono quelli principali:

a) il primo, è quello cosiddetto "a canone libero"; in esso i contraenti possono decidere  
    liberamente l'ammontare del canone e le altre condizioni della locazione con l'unico
    obbligo di rispettare la durata minima;

b) il secondo, è il contratto chiamato "a canone concordato"; in tal caso, il corrispettivo
    viene pattuito in base ad alcuni criteri stabiliti in accordi stipulati tra le organizzazioni
    degli inquilini e quelle dei proprietari.

Ovviamente, per quest'ultimo tipo di contratto il canone di locazione è inferiore alla misura dei canoni correnti di mercato. Proprio per questo, e per incentivare l'utilizzo di questa forma di contratti, introdotti con lo scopo di contenere i prezzi di mercato e venire incontro alle esigenze di chi è costretto a prendere in locazione un immobile, il legislatore ha pensato di concedere, sia al locatore che all'inquilino, alcuni non trascurabili vantaggi fiscali.

Come vedremo più avanti, ai proprietari che stipulano un contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei Comuni ad elevata "tensione abitativa" (si tratta dei Comuni indicati nell' art.1 del Decreto legislativo n. 551/88) viene riconosciuta una riduzione dell'imposta di registro dovuta e, ai fini Irpef, un ulteriore abbattimento del 30%, che va ad aggiungersi a quello del 15%, del reddito derivante dalla locazione. Inoltre, viene data la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni dell'ICI sugli immobili locati secondo tale forma contrattuale.