- Tipologia:
- DPR
- Numero:
- 818
- Data:
- 26 aprile 1957
- Fonte:
- Presidenza della Repubblica
- Pubblicazione:
- G.U. 17 settembre 1957, n. 231
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Norme di attuazione e di coordinamento della Legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
(Pubblicato in G.U. 17 settembre 1957, n. 231)
Preambolo
Il presidente della repubblica visto l’art. 87, comma quinto, della costituzione; visto l’art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218; sentito il consiglio dei ministri; sulla proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto col ministro per il tesoro;
DECRETA:
TITOLO I - I CONTRIBUTI
CAPO I - CONTRIBUTI OBBLIGATORI
ART. 1.
Le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria in base alle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l’attività retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del 60/a anno di età se uomini e del 55/a se donne.
La disposizione relativa all’età di cui al precedente comma si applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall’art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.
ART. 2.
I contributi per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo precedente.
Dai detti contributi sono comunque esclusi i dipendenti dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dal segretario generale della presidenza della repubblica, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza iscritti obbligatoriamente a enti o istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l’assistenza agli orfani degli iscritti.
ART. 3.
I contributi base di cui alle tabelle a e b, n. 1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché quelli a percentuale dovuti al fondo per l’adeguamento delle pensioni e per l’assistenza di malattia ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e quelli per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono commisurati all’intera retribuzione determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1955, n. 797, salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell’art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, o contribuzioni in misura fissa ai sensi del comma terzo dell’art. 17 della stessa legge.
Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, di cui all’art. 27, lett. A), punto 4, del testo unico sopra citato, sono da computare nel periodo di paga in cui vengono effettivamente pagate; allo stesso modo sono da computare i conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo.
In caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, le somme dovute per i titoli di cui al precedente comma debbono essere comunque computate in aggiunta alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.
ART. 4.
Agli effetti del computo dei contributi a percentuale di cui all’articolo precedente si osserva il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all’art. 15, commi 3/a e 4/a, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese, si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte la giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso è inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.
Il limite minimo di retribuzione di cui al primo comm si osserva anche nel caso che debbano essere stabilite tabelle di retribuzioni medie in applicazione del quarto comma dell’art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
ART. 5.
Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.
Il valore di tali contributi è quello della classe corrispondente all’importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.
Qualora il lavoratore, durante l’assenza dal lavoro, riceva in tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l’intero periodo, si applicano le norme comuni.
Per gli operai turnisti e gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria i contributi base settimanali possono essere ragguagliati a giornata con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l’istituto nazionale della previdenza sociale.
ART. 6.
I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonché al fondo per l’adeguamento delle pensioni e per l’assistenza di malattia ai pensionati, alla cassa unica per gli assegni familiari, alla casa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria lavoranti ad orario ridotto e alla cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.
L’acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie, o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell’art. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento.
Quando i contributi siano dovuti dalle amministrazioni dello stato e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di concerto col ministro per il tesoro, può stabilire deroghe al termine per il versamento dei contributi.
ART. 7.
I datori di lavoro che abbiano particolari esigenze in relazione alla loro organizzazione aziendale possono, in via eccezionale, essere autorizzati a versare i contributi di cui al precedente articolo entro un termine più ampio di quello stabilito dall’articolo stesso e, comunque, non superiore di tre mesi a quello di normale scadenza.
L’autorizzazione, quando siano riconosciute le esigenze dichiarate, è conferita dall’istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di subordinarla a determinate condizioni e garanzie. Debbono essere in ogni caso osservate le disposizioni di cui all’art. 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora.
ART. 8.
I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.
Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all’accertamento dell’indebito versamento, l’importo dei contributi versati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al fondo adeguamento è restituito d’ufficio all’assicurato o ai suoi superstiti all’atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All’atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.
I contributi volontari dichiarati indebiti e versati nel quinquennio anteriore all’accertamento dell’indebito versamento sono rimborsati d’ufficio all’assicurato o ai suoi aventi causa.
ART. 9.
Le marche assicurative relative a periodo anteriori di oltre 5 anni alla data di consegna all’istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali su cui sono applicate sono inefficaci a tutti gli effetti e e non sono rimborsabili.
Sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio di cui al comma precedente qualora le tessere siano consegnate all’istituto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui all’art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata all’istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.
CAPO II - CONTRIBUTI FIGURATIVI.
ART. 10.
I periodi di cui all’art. 56, lett. A) numeri 1 e 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all’art. 4 commi 1/a e 4/a, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, semprechè per detti periodi non continui a sussistere in favore dell’assicurato l’obbligo della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero dell’iscrizione alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l’esclusione dalla assicurazione obbligatoria predetta.
Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui all’art. 56, lett. A), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all’art. 4, commi 1/a e 4/a, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l’assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
I periodi di servizio militare di cui agli articoli 56, lett. A), n. 1, e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono riconosciuti quando siano computabili per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione obbligatoria o degli altri trattamenti di previdenza indicati al primo comma del presente articolo.
ART. 11.
Per ottenere il riconoscimento dei periodo di malattia di cui all’art. 56, lett. A), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l’assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall’ente previdenziale dal quale è stato assistito. Qualora non abbia diritto all’assistenza da parte di un ente previdenziale l’assicurato deve denunciare all’istituto nazionale della previdenza sociale la data d’inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte; ove la denuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60/a giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l’assicurato deve farne denuncia all’istituto allegando altra dichiarazione medica; in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione già presentata.
Non sono riconosciute ai fini predetti le malattie di durata inferiore a 15 giorni.
ART. 12.
I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dall’art. 5 e dal primo comma dell’art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa semprechè l’interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione e non si verifichino nei suoi confronti le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 10.
I periodi sopra citati sono riconosciuti utili altresì agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e alle indennità di disoccupazione, purchè nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria l’interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione rispettivamente nell’assicurazione per la tubercolosi o nell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, o un periodo corrispondente di lavoro soggetto a dette assicurazioni, e purchè non debba essere altrimenti assicurata per i periodi stessi.
Il periodo di interruzione obbligatoria del lavoro deve in ogni caso verificarsi nel corso di prestazione d’opera determinante l’obbligo dell’assicurazione per la quale il periodo stesso è riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi.
ART. 13.
L’importo dei contributi che possono essere riconosciuti per i periodi di cui agli articoli 10 e 12 del presente decreto è calcolato sulla media arrotondata per eccesso dei contributi versati, o accreditati per i lavoratori agricoli, per le singole assicurazioni nell’anno anteriore a ciascun periodo.
Per i periodi di servizio militare di cui all’art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si computa come versato per ciascuna settimana il contributo corrispondente alla prima classe della tabella b, n. 1, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Lo stesso contributo è computato per i periodi considerati nel primo comma qualora l’assicurato non possa far valere alcun contributo nell’anno anteriore a ciascun periodo.
Non si fa luogo al riconoscimento dei contributi ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa in favore degli assicurati già titolari di una pensione diretta a carico dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme di previdenza sostitutive o di altro trattamento che comporti l’esclusione dall’assicurazione predetta, per periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa.
CAPO III - CONTRIBUTI VOLONTARI.
ART. 14.
L’assicurato autorizzato alla contribuzione volontaria nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nell’assicurazione per la tubercolosi o in entrambe le assicurazioni in base alle norme degli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218 con qualifica diversa da quella di operaio agricolo o di addetto ai servizi familiari, è tenuto a versare i contributi base per dette assicurazioni indicati nella tabella b, n. 1, allegata alla legge citata, nonché i contributi a percentuale in vigore per il fondo per l’adeguamento delle pensioni e per l’assistenza di malattia ai pensionati o per l’assicurazione per la tubercolosi, trasformati in misura fissa con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 17 della legge stessa, previa la riduzione del 15 % prevista dall’art. 7. Il valore massimo del contributo settimanale volontario è determinato in base al valore medio arrotondato per eccesso degli ultimi 52 contributi settimanali, o ragguagliati a tali.
Per gli operai agricoli i contributi volontari sono determinati ragguagliando a settimana i contributi base, i contributi per il fondo per l’adeguamento delle pensioni e per l’assistenza di malattia ai pensionati e i contributi integrativi per l’assicurazione contro la tubercolosi, previsti per ciascuna categoria, con la riduzione del 15% richiamata nel comma precedente. Con gli stessi criteri sono determinati i contributi volontari per l’assicurazione contro la tubercolosi dei mezzadri e coloni.
Il versamento deve essere effettuato dall’assicurato, di norma, mediante l’applicazione di speciali marche settimanali sulla tessera ad esso rilasciata. L’istituto nazionale della previdenza sociale può disporre che, per determinate categorie o per determinate località, il versamento sia effettuato mediante pagamento diretto non oltre il termine di cui al penultimo comma dell’art. 6 sopra citato.
Ai fini dell’applicazione del penultimo comma dell’art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 per contributi accreditati si intendono quelli dovuti per i lavoratori agricoli.
ART. 15.
L’assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve risultare in possesso alla data della scadenza di validità di ciascuna tessera di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell’art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, computando i contributi obbligatori e quelli volontari, per il quinquennio precedente la data stessa.
Nel caso che il versamento dei contributi volontari sia effettuato mediante pagamento diretto l’assicurato deve risultare in possesso del sopradetto requisito alla scadenza del biennio dalla data di decorrenza dell’autorizzazione e, successivamente, alla scadenza di ciascun biennio.
Qualora durante il periodo di validità della tessera il titolare dell’autorizzazione sia nuovamente soggetto all’obbligo delle assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, le marche assicurative dovranno essere applicate dal datore di lavoro sulla tessera stessa, sulla quale l’assicurato, in caso di ulteriore cessazione o sospensione dell’obbligo assicurativo, potrà continuare il versamento dei contributi volontari sino alla scadenza della validità.
ART. 16.
I contributi volontari per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l’assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione o per i periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione. Parimenti non possono essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria, o delle forme di previdenza o dei trattamenti sopracitati.
Si considerano comunque validi a tutti gli effetti i contributi volontari versati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO II - LE PRESTAZIONI
CAPO I - PRESTAZIONI PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI.
ART. 17.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti dal primo comma dell’art. 9, sub art. 2, e del primo comma dell’art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità e per il diritto alla pensione ai superstiti, possono essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, per ciascun anno agrario di iscrizione negli elenchi anagrafici, non più di:
A) 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti, abituali o occasionali;
B) 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le qualifiche indicate alla precedente lettera a) e per i braccianti con la qualifica di eccezionali;
C) 70 contributi giornalieri per le donne e i giovani con la qualifica di eccezionali.
Ove la iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un periodo inferiore all’anno agrario, in luogo rispettivamente di 156, 104 e 70 contributi si computa un numero di contributi giornalieri proporzionale a ciascuna frazione di anno.
Qualora il lavoratore rivesta contemporaneamente la qualifica di giornaliero di campagna e di operaio non agricolo si fa luogo all’applicazione della norma contenuta nel comma precedente, considerando ridotto il periodo di iscrizione negli elenchi di tanti mesi, settimane, giorni quanti sono quelli durante i quali, nel corso dell’anno agrario, la contribuzione risulta effettuata secondo le norme comuni.
Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità, richiesto dal primo comma dell’art. 9, sub art. 2, citato per i lavoratori agricoli giornalieri eccezionali, resta fissato in 104 giornate per gli uomini e in 70 giornate per le donne e i giovani.
Per la determinazione dell’ammontare della pensione annua sono computati tanti contributi di cui alla tabella b, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, quante sono le giornate di lavoro attribuite ai singoli lavoratori dalla commissione provinciale di cui all’art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
ART. 18.
La pensione di vecchiaia è liquidata, in base a domanda dell’assicurato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato stesso compie il 60/a anno di età se uomo e il 55/a anno se donna o, se le altre condizioni previste dall’art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono raggiunte dopo il compimento delle dette età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.
Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la decorrenza della pensione è differita di tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi fra la data anzidetta e quella di presentazione della domanda, e la pensione è maggiorata nelle misure previste dall’art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
ART. 19.
La pensione di riversibilità di cui all’ultimo comma dell’art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, compete ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, purchè alla morte dell’assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico e semprechè non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione.
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento.
Conserva il diritto alla pensione di riversibilità dopo il compimento del 18/a anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai sensi del successivo art. 39 nel periodo compreso fra la data della morte dell’assicurato o del pensionato e il compimento della predetta età.
ART. 20.
La riduzione dei periodi minimi di contribuzione prevista dall’art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è applicabile anche agli effetti del diritto alla pensione in favore dei superstiti di assicurato, secondo le aliquote stabilite per la pensione di invalidità.
La disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo sopracitato si applica nei confronti degli assicurati che compiano l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia o siano riconosciuti invalidi o per i quali si verifichi il decesso nel periodo di validità dell’articolo medesimo. Al verificarsi delle dette circostanze gli assicurati devono risultare in possesso di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell’art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari.
Art. 21.
I contributi obbligatori versati nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dopo il conseguimento della pensione danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione in atto, nella misura stabilita dal secondo comma dell’art. 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, quando si siano verificate le seguenti circostanze:
A) la cessazione definitiva della prestazione di lavoro soggetta all’obbligo assicurativo, nel caso di assicurato titolare di pensione di vecchiaia;
B) la perdita della residua capacità di lavoro, nel caso di assicurato titolare di pensione d’invalidità, ovvero la cessazione definitiva della prestazione di lavoro ai sensi del punto a) qualora lo stesso assicurato abbia compiuto l’età di 60 anni se uomo di 55 se donna.
La cessazione della prestazione di lavoro deve risultare da esplicita dichiarazione del pensionato.
Il supplemento della pensione di vecchiaia o di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda. I contributi eventualmente versati successivamente a tale data non comportano diritto ad ulteriori maggiorazioni della pensione.
In caso di decesso del pensionato il supplemento di pensione è computato ai fini della determinazione della pensione spettante ai superstiti anche se il pensionato non ne abbia fatto richiesta prima della morte.
ART. 22.
Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all’interessato, sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano presentate tessere assicurative o versati contributi per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, semprechè nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l’eventuale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato il tardivo adempimento.
ART. 23.
Il limite di cui all’art. 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica nei confronti dei lavoratori che, nel quinquennio anteriore alla data di decorrenza della pensione, abbiano svolto continuativa attività soggetta all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per i quali siano stati versati i contributi stabiliti dalle tabelle a e b, n. 1, allegate alla legge stessa.
Ai fini della comparazione della retribuzione media per il quinquennio di cui al comma precedente e dell’ammontare annuo della pensione, si considerano le retribuzioni massime previste nelle sopra citate tabelle in corrispondenza della classe dei singoli contributi versati. Non sono invece da computare:
A) le maggiorazioni sulla pensione corrisposte per i figli;
B) la maggiorazione per il caso di differimento della pensione di vecchiaia;
C) il supplemento di pensione previsto dall’art. 21 del presente decreto.
ART. 24.
La disposizione di cui al primo comma dell’art. 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applica nei casi di ricovero in luogo di cura a tipo sanatoriale o post-sanatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
L’assicurato riconosciuto invalido ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, può invece ottenere la pensione per invalidità nel periodo in cui usufruisce di cura ambulatoria o di indennità post-sanatoriale.
La trattenuta di cui al secondo comma dell’art. 72 ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale avviene il ricovero per la tubercolosi del pensionato e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la dimissione.
ART. 25.
L’ammontare mensile della pensione, anche se ridotta ai sensi dell’art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non può essere inferiore al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ad un dodicesimo del trattamento minimo stabilito dall’art. 10 della legge stessa.
La disposizione dell’art. 12 sopra citato, con i limiti di cui al comma precedente, si applica altresì ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Le somme trattenute sono accreditate alle rispettive gestioni.
ART. 26.
Il pagamento della pensione di invalidità è sospeso quando l’avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell’invalidità se si tratta di operaio, o alla metà, se si tratta di impiegato.
La sospensione del pagamento della pensione ha inizio a partire dalla rata avente scadenza nel bimestre successivo a quello nel quale avviene l’assunzione obbligatoria, o nel bimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per le assunzioni già avvenute, e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro. I contributi eventualmente versati per il corrispondente periodo di lavoro sono computati ai sensi del precedente art. 21.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati per invalidità in forza della legislazione speciale sopra richiamata è tenuto a darne notizia all’istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l’importo della retribuzione a qualsiasi titolo ad essi corrisposta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. Esso è inoltre tenuto a comunicare all’istituto la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15 giorni dalla data stessa.
ART. 27.
I beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione, i quali possano far valere nella assicurazione stessa contributi versati o accreditati o periodi considerati coperti di contribuzione ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del presente decreto, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti, hanno diritto ad un supplemento annuo di pensione pari al 20% dell’ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell’assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello stato.
Il supplemento di cui al precedente comma spetta, su richiesta dell’interessato, dalla data di decorrenza della pensione qualora sussistano a tale data le condizioni di età o di invalidità previste dall’assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate. Ove trattisi di contributi relativi a periodi di lavoro effettuati successivamente alla liquidazione della pensione per invalidità o per vecchiaia a carico del trattamento speciale di previdenza, il supplemento è liquidato con l’osservanza delle norme di cui all’art. 21 del presente decreto.
Il supplemento di pensione è a carico dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo fondo adeguamento, ed è riversibile, in caso di morte del pensionato, nella misura e nei modi previsti dagli ordinamenti delle singoli forme di previdenza e degli altri trattamenti che hanno dato luogo alla concessione della pensione.
Il pagamento del supplemento di pensione avviene, di regola, contemporaneamente al pagamento delle rate della pensione.
ART. 28.
Le prestazioni di cui all’art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono essere concesse dall’istituto nazionale della previdenza sociale, semprechè non rientrino nella competenza degli enti previdenziali istituiti per l’assicurazione contro le malattie e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai pensionati di invalidità, nonché agli assicurati per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti che alla data della domanda di assistenza possano far valere almeno due anni di assicurazione e i requisiti di contribuzione previsti per l’ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidità.
CAPO II - PRESTAZIONI PER LA TUBERCOLOSI.
ART. 29.
Il marito di donna assicurata per la tubercolosi, vivente a carico della stessa, ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione nei limiti stabiliti per gli altri familiari.
I figli e i fratelli e le sorelle viventi a carico dell’assicurato che si trovino nelle condizioni previste per l’assicurato dall’art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 657, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e alla indennità post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di stabilizzazione, anche se hanno superato i limiti di età previsti dall’art. 1 della legge stessa.
ART. 30.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, i figli o persone equiparate a carico di assicurati assistiti per la tubercolosi hanno diritto all’ammissione nelle colonie marine o montane purchè abbiano compiuto l’età di sei anni e non abbiano superato l’età di 12 anni.
L’ammissione viene disposta dall’istituto nazionale della previdenza sociale e le spese relative sono a carico dell’assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
CAPO III - PRESTAZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.
ART. 31.
L’importo dell’indennità di disoccupazione e del sussidio straordinario di disoccupazione è fissato in l. 230 giornaliere per tutti gli assicurati. A tale importo sono aggiunte l. 80 giornaliere per ciascun familiare per il quale competa al disoccupato la maggiorazione della indennità o del sussidio straordinario ai sensi delle disposizioni in vigore.
Nel trattamento di cui al comma precedente rimangono conglobate le indennità e le maggiorazioni di cui all’art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, gli assegni integrativi, i sussidi straordinari e relative maggiorazioni di cui agli articoli 35 e 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonché l’indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive disposizioni.
ART. 32.
L’indennità di disoccupazione o il sussidio straordinario e le relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l’ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.
Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si verifichino nel corso del periodo di indennizzabilità, purchè il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. La corresponsione delle prestazioni è sospesa qualora il disoccupato sia ricoverato per conto di enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competa la maggiorazione.
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra.
ART. 33.
Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 77 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono ammessi al godimento della indennità per tutti i giorni di effettiva disoccupazione, sino al massimo di 180, con deduzione iniziale dei periodi di carenza di cui agli articoli 73 e 77 del citato decreto-legge.
Per la concessione della prestazione restano ferme le modalità stabilite dagli articoli 63 e 64 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.
ART. 34.
Ai fini della percezione della indennità di disoccupazione o del sussidio straordinario il disoccupato, all’atto del pagamento della prestazione ed ogni altra volta che ne venga richiesto, deve comprovare all’organo erogatore la sua regolare iscrizione all’ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione scritta la continuità della sua disoccupazione o indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione; esso deve inoltre indicare gli eventuali periodi di malattia indennizzabili. Nel modulo che accoglie la dichiarazione saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite dal quarto comma dell’articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per chi rende dichiarazioni false.
Il disoccupato deve altresì sottostare alle altre norme per il controllo della disoccupazione stabilite dall’istituto nazionale della previdenza sociale, che può in caso richiedere la sua presentazione giornaliera all’organo erogatore.
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.
ART. 35.
Le somme dovute dalle imprese industriali ai sensi dall’articolo unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, per le ore di lavoro straordinario effettuate debbono essere versate all’istituto nazionale della previdenza sociale, per l’accreditamento a favore della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, nel termine di cui all’art. 6 o, in caso di autorizzazione a differire gli adempimenti contributivi, entro il termine più ampio previsto dall’art. 7. Per la riscossione di dette somme si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le assicurazioni generali obbligatorie.
L’obbligo del versamento sussiste anche nel caso in cui il lavoro straordinario sia eseguito da lavoratori esclusi o esonerati dall’obbligo dell’assicurazione per la disoccupazione.
ART. 36.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell’art. 32, lett. B), della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.
ART. 37.
I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l’accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall’art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l’ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell’applicazione dei primi due comuni dell’art. 15 del presente decreto.
Allo stesso modo vanno considerati:
A) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell’art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;
B) i periodi di lavoro subordinato all’estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
C) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall’art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall’art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall’art. 13, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall’art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto dall’art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall’art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.
I periodi d’iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l’ammissione al versamento dei contributi volontari nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
ART. 38.
Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati dal precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Agli stessi fini s’intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’assicurato fu affidato come esposto.
ART. 39.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 12 e 13, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell’art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell’art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per gravi infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
ART. 40.
Agli effetti della determinazione della vivenza a carico dell’assicurato o del pensionato delle persone di famiglia per il riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione o alle maggiorazioni di esse gli interessati sono tenuti a presentare all’istituto nazionale della previdenza sociale il documento del comune di origine o di residenza rilasciato sul modulo previsto dall’articolo 38 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Nel caso in cui la concessione della prestazione o delle maggiorazioni di essa sia subordinata alla sussistenza di limiti di reddito dei familiari, o quando sia necessario conoscere l’entità dell’onere sostenuto per il mantenimento dei familiari stessi, l’interessato deve dichiarare all’istituto nazionale della previdenza sociale l’entità rispettivamente dei redditi e degli oneri su apposito modulo nel quale saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite per chi rende dichiarazioni false.
L’interessato deve inoltre tempestivamente denunciare all’istituto ogni variazione del proprio stato di famiglia o del reddito dei familiari o del contributo per il loro mantenimento che comporti la cessazione o la variazione delle prestazioni.
L’istituto nazionale della previdenza sociale può comunque compiere in ogni momento indagini per controllare la sussistenza delle condizioni per il diritto alle singole prestazioni rivolgendosi all’ufficio delle imposte dirette e ad altri uffici pubblici, o anche all’arma dei carabinieri o alle autorità di pubblica sicurezza.
ART. 41.
Nelle contravvenzioni alle leggi che disciplinano le assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il fondo per l’adeguamento delle pensioni e per l’assistenza di malattia ai pensionati, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria lavoranti ad orario ridotto, la cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, la contribuzione per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari e quella per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonché ogni altra contribuzione relativa a gestioni affidate all’istituto nazionale della previdenza sociale, il contravventore può, prima dell’apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, presentare all’istituto domanda di oblazione da lui sottoscritta. L’oblazione può essere richiesta con unica domanda per più contravvenzioni contestate sotto la medesima data.
Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive, la domanda di oblazione deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla ricevuta comprovante il pagamento all’istituto dei contributi omessi e di una somma pari al 10% del relativo importo quale deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle sanzioni; negli altri casi la domanda di oblazione deve essere accompagnata, pure a pena di inammissibilità, dalla ricevuta di un deposito cauzionale di importo pari ad un decimo della penalità massima prevista per ogni contravvenzione.
La domanda di oblazione sospende il corso del procedimento penale e non può essere revocata.
ART. 42.
Per la definizione delle domande di oblazione presentate ai sensi dell’articolo precedente l’istituto, previo parere del comitato esecutivo, determinata la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell’ammenda stabilita. Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive l’istituto inoltre può, previo parere del comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva prevista per le singole inadempienze.
Il pagamento delle somme stabilite dall’istituto deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, che deve essere data al contravventore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il pagamento estingue il reato.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il procedimento penale riprende il suo corso e il contravventore non può più avvalersi del beneficio dell’oblazione. La somma versata a titolo di deposito cauzionale è trattenuta a garanzia del pagamento dell’ammenda e del rimborso delle spese; qualora il contravventore sia presciolto, la somma è ad esso restituita.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




