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Circolare sul collocamento obbligatorio. Per le aziende in "cassa" condizioni più flessibili

L'obbligo di assumere persone disabili è sospeso per le aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi. I dettagli in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore

fabbrica tessile semideserta

ROMA - In considerazione della crisi nazionale, i servizi provinciali competenti devono anche tenere conto di quei datori di lavoro che, avendo fatto ricorso alla Cigo, non possono fruire della sospensione. Il ministero del Lavoro, con la circolare 2/10, invita gli uffici a voler individuare degli strumenti che agevolino gli adempimenti anche per questa tipologia di datore di lavoro. L'applicazione di sanzioni, per la mancata assunzione di disabili, deve essere preceduta da un'intesa tra l'organo ispettivo e il servizio provinciale competente. L'intervento del ministero giunge a pochi giorni dalla scadenza prevista per la trasmissione telematica del prospetto informativo annuale, contenente la situazione occupazionale aziendale al 31 dicembre 2009. Questa situazione rileva ai fini del collocamento obbligatorio delle persone diversamente abili. Il termine è fissato al 1 febbraio (in quanto il 31 gennaio cadrà di domenica).

Il decreto legge 112/08 (legge 133/08) ha parzialmente modificato le regole per l'insorgenza dell'obbligo di trasmissione. E ha concesso ai datori di lavoro la possibilità di non riproporre la denuncia se - rispetto all'anno prima- non sono intervenute modifiche di rilievo. A tal fine, il ministero ricorda che le variazioni rilevanti della base occupazionale sono quelle che fanno cambiare gli obblighi di assunzione di disabili o che incidono direttamente sul computo della quota di riserva. Va ricordato che il prospetto deve essere inviato con cadenza annuale. Se durante l'anno- a seguito di variazioni sostanziali - l'azienda deve inserire un disabile, è tenuta a inviare, entro 60 giorni, la sola richiesta di assunzione. Qualora abbia ottemperato trasmettendo, congiuntamente, la richiesta e il prospetto, non è sollevata dall'obbligo di invio del prospetto annuale, entro la fine di gennaio. Va, inoltre, tenuto presente che la sospensione degli obblighi occupazionali opera nelle sole province in cui trova applicazione l'ammortizzatore sociale; fanno eccezione le procedure di mobilità che, secondo gli orientamenti ministeriali, sospendono gli obblighi su tutto il territorio nazionale. (Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone - Il Sole 24 Ore)

(26 gennaio 2010)