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Accertamento provvisorio della situazione di handicap grave



I tempi per ottenere la certificazione di handicap sono, in generale, molto lunghi.
E' a tutt'oggi scarsamente diffusa l'informazione che per ovviare a ciò la normativa ha previsto un
accertamento provvisorio utile esclusivamente a fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 come i permessi per il lavoratore in condizioni di handicap grave e per i genitori, coniugi o familiari che assistano il loro congiunto portatore di handicap in condizioni di gravità.

La possibilità di utilizzare l'accertamento provvisorio è tanto più attuale da quando è stato attribuito alle commissioni mediche di verifica sull'invalidità civile, attualmente operanti presso l'INPS, il controllo di merito sull'accertamento di handicap. A questo scopo l'articolo 42 - comma 6 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" ha disposto che anche le Commissioni di verifica, preposte al controllo dei verbali di invalidità civile, siano integrate con la presenza da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Di fatto, le pratiche di accertamento dell'handicap seguono lo stesso identico iter di quelle della invalidità civile e i tempi per la conclusione sono largamente superiori ai 180 giorni previsti dalla legge 423/1993.

Pertanto, qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione che deve pronunciarsi (entro 180 giorni) dalla data di presentazione della domanda (Legge 27 ottobre 1993, n. 423 art. 2 - comma 3).

L'INPS con Circolare n. 32 del 3 marzo 2006 ha specificato che, per quanto riguarda i medici ospedalieri, può rilasciare il certificato:
? il medico dipendente dell'Ospedale che visita ambulatoriamente la persona e che deve essere specialista nella patologia;
? il medico dipendente dell'ospedale che opera in un reparto specializzato nella cura della patologia.
Può certificare non solo il medico degli ospedali gestiti direttamente dalle Aziende U.S.L., ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:
1. aziende ospedaliere, nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
2. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali classificati o assimilati, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca.
Lo specialista non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare la situazione di handicap grave.
Infatti non è tanto importante la patologia in sé, ma le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato.
La certificazione provvisoria è efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione (Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008).
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta:
- copia della domanda presentata alla commissione presso l'Azienda U.S.L. (Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008);
- dichiarazione liberatoria in cui si impegna, in caso di provvedimento definitivo negativo, alla restituzione delle prestazioni eventualmente utilizzate dopo la conclusione del procedimento (Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006 e Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008).

I dirigenti medici dell'Inps non possono rettificare il giudizio espresso nella certificazione provvisoria né in quella definitiva (Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006).

Per prevenire l'eventuale indebita fruizione da parte del lavoratore dei permessi o dei congedi in caso di mancato riconoscimento della condizione di gravità dell'handicap da parte della citata commissione, sarà cura delle Sedi INPS verificare periodicamente, attraverso la consultazione della procedura INVCIV-NEW, l'esito dell'accertamento definitivo (Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008).

Si ricorda, comunque, che per i soggetti con patologie oncologiche, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti" (Legge 9 marzo 2006, n. 80 - art 6 - comma 3/bis).


Il riconoscimento dell'handicap ai fini delle agevolazioni lavorative

I criteri per la definizione di handicap ed handicap grave di cui alla legge 104/92. Iter per il riconoscimento. Sintesi delle agevolazioni.