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Permessi e Congedi

Congedo straordinario retribuito


L’art. 42 , comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che:

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità (di cui all’art. 3, comma 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’art.4, comma 1 della stessa legge) e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi 1,2 3 della medesima legge per l’assistenza del figlio hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

La Corte Costituzionale con Sentenza 8 giugno 2005, n. 233 ha dichiarato poi l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42 del D.lgs n.151 del 2001 nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
A seguito della sentenza INPS ha fornito indicazioni in merito con la circolare 107 del 29 settembre 2005.

In base alla normativa richiamata aventi diritto al beneficio sono i seguenti soggetti:

- la madre o, in alternativa, il padre (sia naturale che adottivo) della persona disabile in situazione di gravità (ai sensi della legge 104/92)
- uno dei fratelli o una delle sorelle conviventi con la persona disabile in situazione di gravità unicamente nei seguenti casi:

    - decesso dei genitori


    - genitori impossibilitati poiché totalmente inabili

La Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul beneficio in questione con la sentenza n. 158 del 18 aprile 2007dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.

INPS
Per i lavoratori del settore privato INPS nella Circolare del 3 agosto 2007, n. 112 precisa gli aventi diritto al beneficio secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,
b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
-  il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
-  il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
-  il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

c) Fratelli o sorelle - alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
-  entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,
-  il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
-  il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame


IMPORTANTE
- Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 – comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Finanziaria 2003 e Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128).

- La persona in situazione di gravità non deve essere ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati.

- Il richiedente deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente (esclusi i lavoratori a domicilio).

- Per genitore si intende sia quello naturale che adottivo.
INPDAP con la circolare del 21 luglio 2003, n. 30 ricordando che il congedo spetta anche in caso di adozione e di affidamento precisa che per gli affidatari la durata massima di congedo non può superare il periodo di scadenza dell’affidamento.

- Il beneficio spetta alternativamente ad entrambi i genitori e per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa o, come precisato nella circolare 112 del 2007, ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia).

- Per la dimostrazione della totale inabilità dei genitori:


INPS con la circolare 107 del 29 settembre 2005 ribadisce la possibilità in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l’altro è deceduto) di riconoscere il congedo a fratelli o sorelle conviventi con il soggetto gravemente disabile precisando che lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o analoghe provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale).


Rapporto con congedo per gravi e documentati motivi familiari


-INPS con la circolare 15 marzo del 2001, n. 64 ha precisato che il congedo straordinario retribuito rientra nel limite massimo globale di due anni usufruibili per gravi e documentati motivi familiari (congedo non retribuito).
In sostanza l’eventuale parte del periodo di congedo non retribuito del quale già si è goduto deve essere sottratta al periodo massimo di due anni a cui si ha diritto per congedo retribuito.

-INPDAP con la circolare del 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il limite dei due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell’ambito dei due anni di congedo riconosciuto (art. 4 legge 53/2000) a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari. Eventuali periodi goduti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo di congedo.


Frazionamento
-I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato anche in giorni interi. Tra un periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro (requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana a quella di fruizione del congedo, né della fruizione di ferie).

Compatibilità con permessi di cui alla legge 104/92

-Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92, chi usufruisce, cioè del congedo non può richiedere durante lo stesso periodo permessi ai sensi dell'art. 33 e che tale facoltà è preclusa nello stesso periodo anche all'altro genitore o all'altro fratello o sorella in caso di fruizione da parte di tali soggetti (art. 42 - comma 5 del D.Lgs. 151/2001).


Con circolare del 29 aprile 2008, n. 53, l'INPS chiarisce che tale divieto non sussiste nel caso in cui si richiedano i due benefici nello stesso mese, ma in giornate diverse.

-Tali congedi spettano al genitore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto (disoccupata/o casalinga/o, lavoratrice autonoma/o) e non è necessaria convivenza con il figlio/a; è necessario però tenere presente quanto richiesto dagli enti previdenziali:

INPS
Già la circolare INPS del 15 marzo 2001, n. 64 consentiva, in caso di figlio/a minorenne, la possibilità di fruire del beneficio in questione anche se uno dei genitori non lavora o in presenza di altri familiari non lavoratori in grado di prestare assistenza.
In caso di figli minorenni la circolare 112 del 2007 ribadisce che la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.
La successiva circolare INPS del 10 luglio 2001, n.138 ha esteso tale possibilità ai genitori di figli disabili MAGGIORENNI; se però non c’è convivenza con il genitore richiedente i congedi spettano solo a condizione che l’assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa.

A proposito delle carattestiche dell’assistenza INPS precisa che non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.
Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta (circolare INPS 112/2007).


INPDAP


La Circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2 stabilisce che se il figlio è MINORENNE si può usufruire del congedo anche se l’altro genitore non lavora; se il figlio da assistere è MAGGIORENNE non è richiesta la convivenza, ma, in tal caso, occorre che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne disabile, la circolare richiedeva di dimostrare l’impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza.
L’informativa INPDAP del 25 ottobre 2002, n. 22 però modifica la disciplina applicabile ai genitori di figli disabili MAGGIORENNI CONVIVENTI prevedendo che il genitore non sia obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l’impossibilità da parte dell’altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza. Tale diritto è esercitabile anche in caso di presenza nella famiglia di altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza.
In questo modo è stato equiparato il trattamento degli assicurati INPDAP a quello degli assicurati INPS.

Indennità
Durante tale periodo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione spettano fino ad un massimo di lire 70.000.000 annue (36.151,98 Euro) per il congedo annuale (questo importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

INPS
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.
Con Circolare 15/01/2007 n. 14 l’INPS fornisce chiarimenti ed indicazioni tecniche sulla indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo.


Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS, che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato.


INPDAP
- Nel settore pubblico le retribuzioni in caso di astensione per maternità vengono erogate dall’amministrazione di appartenenza secondo le modalità stabilite dal CCNL.

- La circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 ricorda che il periodo di congedo l’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore è comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro 38.969,64 per l’anno 2004.
- I contributi figurativi previsti si riferiscono ai soli lavoratori del settore privato, poiché per i dipendenti pubblici gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte (la contribuzione figurativa infatti si applica solo se la retribuzione è ridotta o mancante).

INPDAP con la circolare del 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie salvo diversa previsione contrattuale.


DOMANDA:

INPS
La domanda per usufruire dei congedi deve essere presentata in duplice copia all’INPS di competenza.
Una delle copie verrà restituita a vista al richiedente, con timbro di ricezione dell’INPS, per la consegna al datore di lavoro che è conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata.
Sulla domanda deve essere ovviamente indicato il periodo di congedo che si intende fruire. Alla domanda, inoltre, va allegata la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi sul diritto al congedo.
Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora l’accertamento sanitario suddetto sia già in possesso dell’Istituto per una precedente domanda presentata allo stesso e al datore di lavoro: è sufficiente dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa alla permanenza delle condizioni di gravità.

INPS nella circolare 112/2007 precisa che verranno rivisitati i modelli per la richiesta del congedo tenendo conto del diritto prioritario del coniuge alla fruizione del congedo, dei criteri di sistematicità e adeguatezza nell’assistenza al portatore di handicap e di autonomia privata e familiare nella scelta del soggetto che la presta. E’,inoltre, in corso di predisposizione un nuovo modello, denominato HAND 6, per la richiesta del congedo straordinario da parte del coniuge.



INPDAP
La circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2 prevede che “I dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari e la domanda deve essere inoltrata all’amministrazione od ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta”.

Congedo straordinario: per la Corte Costituzionale anche il coniuge tra gli aventi diritto.

La sentenza della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale la parte della norma che non considera il coniuge tra gli aventi diritto al beneficio in questione.

La normativa sul congedo straordinario retribuito

Leggi, circolari degli enti previdenziali e sentenze che hanno interessato il congedo straordinario retribuito

L'indennità del congedo straordinario e la tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità viene corrisposta nel periodo di congedo? E' compresa nell'indennità?