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Formazione professionale

La formazione professionale: quadro normativo


Il diritto alla formazione professionale dei cittadini disabili è pienamente riconosciuto dalla Costituzione Italiana all'art. 38: " gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale…".
Affinché i principi costituzionali trovino riscontro nella legislazione successiva bisognerà attendere 25 anni. Fino agli inizi degli anni settanta , infatti, le disposizioni in materia non prevedevano interventi a favore dei portatori di handicap. Nel 1971 con la Legge n. 118 vengono per la prima volta previste specifiche norme al riguardo. L'articolo 23 della suddetta legge stabilisce infatti che i mutilati e gli invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, siano ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.

Con la L.845/78 , legge quadro in materia di formazione professionale, si introduce una normativa organica in materia, comprendente disposizioni relative ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative in merito vengono definitivamente assegnate alle regioni precisando che spetta loro:
- La promozione di interventi idonei di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali al fine di assicurare loro il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale (art.3,comma 1, lett. a).
- La qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale (art. 4, comma 1, lett. d).
- Le iniziative formative dirette alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma 1, lett. g).

La Legge quadro n. 104/92, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,  interviene nel settore della formazione professionale dei disabili recuperando e integrando le norme della L. 845/78.
La legge quadro sull'handicap identifica il processo formativo come strumento preliminare da perfezionare e promuovere allo scopo di assicurare adeguate opportunità occupazionali anche in conformità con i cambiamenti strutturali del sistema economico. L'art. 17 della suddetta legge prevede l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, garantendo attività specifiche per quegli allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari per l'acquisizione di una qualifica. Si precisa che a tal fine le regioni forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
Il riordino generale della formazione professionale è definito, nei principi e criteri guida, dalla L. n. 196/97 (art. 17), norme in materia di promozione dell'occupazione,come prima fase di un più ampio processo di riforma della disciplina in materia. Alla formazione professionale è affidato il compito di integrare la preparazione di base e l'inserimento lavorativo per un'elevazione qualitativa e competitiva delle professionalità sul mercato del lavoro.

La legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu), volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ha mirato a rilanciare istituti già sperimentati come l'apprendistato, il contratto di formazione lavoro, gli stages, attraverso un potenziamento dei contenuti formativi, la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro per favorire la conoscenza del mondo del lavoro e facilitare le scelte professionali dei giovani.

In ultimo si segnala il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per la parte che attribuisce competenze alle province in virtù del "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in particolare dal Capo IV - art. 140 e seguenti.

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