
Le novità introdotte dalla legge n. 247 del 2007
La legge 24 dicembre 2007, n. 247 sul Protocollo Welfare ha modificato l’art. 12 della legge 68/99 che prevedeva convenzioni per l’inserimento temporaneo del lavoratore presso una cooperativa sociale oppure presso un libero professionista disabile.
Il nuovo articolo 12 dispone l’ampliamento della platea dei soggetti ospitanti, comprendendovi anche le imprese sociali di cui al decreto legislativo 155/2006, nonché i datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/1999.
Il lavoratore disabile può essere inserito temporaneamente a fini formativi presso le strutture ospitanti che si faranno carico degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali mentre il lavoratore disabile sarà contestualmente assunto da parte del datore di lavoro.
Che cosa sono le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative.
Gli uffici per l’Impiego possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti all’obbligo, le cooperative sociali di tipo b, le imprese sociali, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
Tali convenzioni, non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico e possono riguardare:
- un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti;
- il 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
Requisiti per la stipula della convenzione
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo;
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire;
3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.
Alle convenzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7 della legge 68/99 che recita: “le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo”.
Detenuti disabili
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti all’obbligo di assunzione e le cooperative sociali di tipo B, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Riferimenti legislativi:
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 12
- Legge 381 del 8 novembre 1991, pubblicata in G. U. il 3 dicembre 1991, n° 283 “Disciplina delle cooperative sociali” art. 1, comma 1, lettera b
- Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155
Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.




