ROMA - E´ stato approvato, alla fine della VII sessione del comitato e dopo 5 anni di negoziazioni, il testo della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che attende ora l´esame dell´Assemblea generale. Lo scopo della Convenzione è così espresso nel primo dei 40 articoli: "promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e favorire il rispetto della loro dignità".
Per quanto riguarda le definizioni, contenute nell´articolo 2, non è stato possibile raggiungere un unanime accordo sul concetto di "disabilità", mentre per quanto riguarda "la discriminazione sulla base della disabilità", essa "indica "ogni forma di distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l´effetto di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l´esercizio, allo stesso livello degli altri, i tutti i diritti umani e le libertà fondamentali nei settori politico, economico, sociale, culturale, civile e in ogni altro ambito".
Un´attenzione particolare è rivolta alla tutela delle donne disabili (art. 6) e dei bambini (art. 7), nei confronti dei quali gli Stati firmatari dovranno assumersi l´ impegno di promuovere le misure necessarie ad assicurare che i loro diritti siano effettivamente rispettati. La maggior parte degli articoli contenuti nel documento definiscono i doveri degli stati rispetto informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, promozione dell´ accessibilità (art.9) e delle pari opportunità nei settori della giustizia (art. 12 e 13) , della sicurezza (art. 14), della promozione della libertà (art. 14-21). Si riconosce poi il ruolo fondamentale della famiglia (art. 23): "gli Stati parte assicureranno che le leggi nazionali, gli usi e le tradizioni relativi al matrimonio, alla famiglia e alle relazioni personali non discriminino le persone con disabilità".
Per quanto riguarda l'istruzione, l'art. 24 prevede che gli Stati si impegnino a "assicurare un sistema inclusivo a tutti i livelli e l´apprendimento a lungo termine", assicurando che "le persone disabili non siano escluse dal sistema generale d´istruzione sulla base della disabilità stessa e che i bambini disabili non siano esclusi dalla scuola primaria gratuita e obbligatoria".
Pari diritti e pari opportunità dovranno poi essere garantiti nel settore sanitario (art. 25 e 26) e lavorativo (art. 27), così come dovrà essere assicurata la piena partecipazione alla vita pubblica e politica (art. 29), culturale e sportiva (art. 30). Gli Stati firmatari sono inoltre chiamati a incrementare gli studi e il monitoraggio sulla disabilità e a fornire una relazione periodica ad un´apposita commissione di esperti internazionali (art. 31 e 33) e a impegnarsi nella cooperazione internazionale (art. 32)
Non sono mancati, nella discussione dei diversi articoli, i punti controversi, su cui è stato più difficile raggiungere un accordo: è il caso della proposta del Sudan in merito alla protezione delle persone disabili che vivono in Paesi occupati da forze straniere. Israele a tal proposito ha denunciato il tentativo di politicizzare il documento e gli Stati Uniti hanno appoggiato la causa, chiedendo un voto formale sulla questione: alla fine la proposta è passata, con 102 voti a favore e cinque contrari (Usa, Israele, Australia, Canada e Giappone. Dure opposizioni ha incontrato poi il punto riguardante i diritti sessuali e riproduttivi delle persone disabili: per la ferma contrarietà delle delegazioni anti-abortiste, la proposta è stata accantonata. (cl)
(29 agosto 2006)




